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Ordinanza — n. 16428/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of material error omitting lawyer's advance payment deduction from litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16428/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court ordered a correction to a prior judgment that omitted the deduction of advance payment costs for the plaintiff's lawyer. The court found the omission was a material error amendable under civil procedure rules rather than an autonomous claim. Consequently, the ruling was modified to include the specific deduction in the final cost allocation.

Regesto Legislator

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Artt. 391-bis e 287 cod. proc. civ.; A material omission of a lawyer's advance payment deduction in a prior judgment constitutes a correctable error under the material error procedure, not an autonomous claim, provided the omission is evident and does not alter the substantive rights of the parties.

Parole chiave

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material error correction advance payment deduction litigation costs allocation omission in judgment civil procedure rules spese di difesa spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Artt. 391-bis e 287 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17.5.2017, n. 12437
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7207/2023R.G. proposto da: CREO MARIA LUISA,rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Pistilli, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, –resistenti – per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 6827del 7.3.2023; La Corte, - all’esito della camera di consiglio del 4.2.2025 ; - visto il ricorso ex artt. 391 - bis e 287 cod. proc. civ. depositato il 4.3.2023, con il quale si chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa CORREZIONE ERRORE MATERIALE R.G.

N.4987/2023 Cons. est. Valentino Lenoci Corte n. 6827/2023 del 7.3.2023, nella parte in cui ha omesso di pronunciare la distrazione delle spese in favore dell’avv. Massimo Pistilli, dichiaratosi anticipatario; - esaminati gli atti; - ritenuto di dover disporre la correzione dell’errore materiale in questione, con riferimento all’omissione suindicata, trattandosi, per giurisprudenza pacifica, di una omissione materiale emendabile con il procedimento per correzione di errore materiale, non potendosi qualificare la richiesta di distrazione come domanda autonoma (cfr.

Cass. 17.5.2017, n. 12437); - considerato, quanto alle spese del presente procedimento di correzione di errore materiale, che sussistono giustificati motivi per la loro integrale compensazione tra le parti, stante la mancata opposizione dei resistenti; P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Corte suprema di cassazione n. 6827, pubblicata il 7.3.2023, nel senso che, con riferimento alla parte relativa alla condanna ed alla liquidazione delle spese di lite, vengano aggiunte, dopo le parole “oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A”, le seguenti ulteriori parole:

“con distrazione in favore dell’avv. Massimo Pistilli, dichiaratosi anticipatario”. Conferma nel resto la sentenza suddetta.