Cassation court allows taxpayer to raise prescription defense against tax lien for debts notified only to bankruptcy trustee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court partially allowed Filippo Ronchi's cassation appeal against the Agency of Revenue's tax lien, overturning the lower court's rejection. While the taxpayer failed to challenge prior tax notices in time, the court found that three specific debts were only notified to his bankruptcy trustee, making such notification inopposable to him. Consequently, the court held that the taxpayer could validly raise the prescription defense for these specific debts, which the lower court had incorrectly rejected based on the trustee notification alone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2934, 2943, 2946 c.c.; In tax litigation, if a tax notice is not timely challenged, the credit crystallizes and prior extinguishing facts cannot be raised; however, if a tax debt is notified solely to a bankruptcy trustee, such notification is inopposable to the taxpayer who has returned to assets, allowing the taxpayer to contest the validity of the debt and raise prescription defenses.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9579/2023R.G. proposto da: RONCHI FILIPPO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Lilli e Fabrizio Comini in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, - intimata - AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES-IRAP-IVA 2011. R.G. N.9579/2023 Cons. est. Valentino Lenoci avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n. 4050/25/2022, depositatail 21 ottobre2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio 2025 dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione notifica v a, in data 3 agosto 2019, a Ronchi Filippo comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 022-76-2019-00001923-000, per l’importo complessivo di € 118.097,74, a seguito del mancato pagamento delle seguenti n. 5 cartelle esattoriali pregresse: a) 022-2008-0030885181-000; b ) 022 - 2008 - 0030885282 - 000; c) 022-2009-0047715134-000; d ) 022 - 2010 - 0015310071 - 000;e) 022- 2012- 0023130226 - 000 .
2. Avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le pregresse cartelle Ronchi Filippo proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia la quale, con sentenza n. 230/01/2020, depositata il 1° giugno 2020, lo rigettava.
3. Interposto gravame dal contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale) della Lombardia, con sentenza n. 4050/25/2022, pronunciata il 23 marzo 2022 e depositata in segreteria 21 ottobre 2022, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ronchi Filippo, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 21 aprile 2023). R.G. N.9579/2023 Cons. est. Valentino Lenoci Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Non si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata.
5. In data 25 settembre 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., ritenendo lo stesso manifestamente infondato. In data 4 novembre 2024 il difensore del contribuente presentava istanza di trattazione del ricorso ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. Con decreto del 16 novembre 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso Ronchi Filippo eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2943 e 2946 c.c., nonché degli artt. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546e 43 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, il ricorrente che, con riferimento alle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, tali cartelle erano state notificate al Curatore fallimentare quando era aperta una procedura fallimentare nei confronti del contribuente, e tale notifica era quindi inopponibile allo stesso contribuente, nei cui confronti R.G. N.9579/2023 Cons. est. Valentino Lenoci non era quindi mai avvenuta; conseguentemente, i relativi crediti dovevano ritenersi prescritti, e tale prescrizione era già maturata al momento della notificazione dell’intimazione di pagamento n. 022-2018-9004833871-000, avvenuta in data 17 agosto 2018, che peraltro aveva ad oggetto soltanto due delle cinque cartelle di pagamento.
2. Il motivo è fondato, nei termini che di seguito si indicheranno. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata si fonda su n. 5 cartelle di pagamento. Sul punto, va rilevato che la Corte territoriale ha escluso la prescrizione dei crediti in questione, trattandosi di crediti erariali (per i quali la prescrizione è decennale), ed essendo intervenuta, per due cartelle di pagamento, l’interruzione del corso della prescrizione a seguito di notifica, nelle more, di intimazione di pagamento, mentre per le altre tre cartelle la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe stata comunque notificata prima del decorso del termine di prescrizione.
Orbene, le cartelle di pagamento in questione risultano tutte notificate alla dott.ssa Graziella Canditti, curatrice del Fallimento Ronchi Filippo, in corso di procedura. Tuttavia, per le cartelle di pagamento n. 022 - 2008 - 0030885181-000, notificata il 3 febbraio 2009 (relativa ad IRPEF ed IRAP per l’anno 2005, e relativi addizionali ed interessi), e n. 022 - 2008 - 0030885282 - 000 , notificata il 12 marzo 2009 (relativa a ritenute alla fonte e relativi accessori per l’anno 2006), risulta notificata, in data 3 ottobre 2018, l’intimazione di pagamento n. 022-2018-9004833871-000, con R.G.
N.9579/2023 Cons. est. Valentino Lenoci il quale il decorso del termine decennale di prescrizione è stato interrotto. Tale intimazione di pagamento è stata notificata al contribuente, tornato in bonis, e non è stata impugnata, ragion per cui,per tali crediti, si è realizzata la c.d. “cristallizza zione” della pretesa tributaria, e correttamente i relativi crediti sono stati ritenuti non prescritti (Cass. 14 settembre 2022, n. 27093; Cass. 27novembre 2019, n. 30911). Infatti, in tema di riscossione delle imposte, un’intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata può essere contestata solo per vizi propri, e non già per vizi suscettibili di rendere nulla o annullabile la cartella di pagamento presupposta; nell’àmbito di detta inoppugnabilità è ricompresa l’eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella (Cass. 14febbraio 2020, n. 3743).
A tal proposito, va rilevato che l’intimazione di pagamento (ovvero l’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d .P.R. n. 602/1973) corrisponde al precedente “avviso di mora” di cui all’art. 46 del D.P.R. 602/73 nella versione precedente. Quindi, in ambito tributario, se l’avviso di intimazione non è tempestivamente impugnato, il credito si cristallizza e i fatti estintivi precedenti alla notifica della stessa (come la prescrizione) non possono essere più fatti valere [ da ultimo Cass.22 aprile 2024, n. 10736; v. anche Cass. 5 agosto 2024, n. 22108, secondo la quale «In tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non R.G.
N.9579/2023 Cons. est. Valentino Lenoci integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate)].
Per quanto riguarda le restanti tre cartelle, invece, queste risultano notificate al curatore fallimentare del fallimento Ronchi Filippo . Tale notificazione non è opponibile al contribuente, e quindi, al momento della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, i relativi crediti potrebbero essere prescritti. Infatti, «in tema di contenzioso tributario, l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata annullando l'intimazione di pagamento opposta dal fallito tornato in bonis, in quanto fondata su cartelle notificate al curatore con conseguente fondatezza dell'eccezione di R.G.
N.9579/2023 Cons. est. Valentino Lenoci prescrizione dei tributi oggetto delle stesse) (Cass. 22 aprile 2024, n. 10760). Erroneamente, quindi, la C.T.R. ha valutato l’eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 022-2009-0047715134-000, n. 022 - 2010 - 0015310071 - 000 e n.022-2012-0023130226- 000 , sulla base dell a sola avvenuta notificazione delle stesse al curatore fallimentare, che invece deve ritenersi inopponibile al contribuente. 3.Il ricorso quindi deve essere accolto, nei limiti e nei termini in precedenza indicati, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla C