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Decreto — n. 16330/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural time limits. The court ruled the process extinguished per statutory provisions. The appeal was rejected as the procedural requirements were not met.

Numero d'incarto Decreto — n. 16330/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by ASSIPROFIN CONSULTING SNC against the extinction of the tax litigation process. The lower court declared the process extinguished because the case was listed in the official register of concluded proceedings under specific legislative articles. The court upheld this decision, noting that the procedural steps for extinction were properly followed and the opposing party failed to demonstrate valid grounds for continuation.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court established that the extinction of a tax litigation process is valid when the case is formally listed in the register of concluded proceedings, thereby terminating the legal action and shifting procedural costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits listed concluded proceedings Corte di Cassazione fiscal procedure rules contenzioso tributario tempestività tributaria crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2028/2023 R.G. proposto da : ASSIPROFIN CONSULTING SNC DI TIRITIELLO E CAMPODONICO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNELLI ALBERTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n.802/06/2022 depositata il 15/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 28/05/2025 La Presiden