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Decreto — n. 16325/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against extinction of civil proceedings due to procedural time limits. The court rules that the process ended automatically. The lower court correctly applied the law. The appeal was rejected. The decision stands.

Numero d'incarto Decreto — n. 16325/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against a lower court's declaration of extinction. The case involved a civil procedure that concluded automatically due to the expiration of statutory time limits for declaring the extinction of judgments. The court upheld the lower court's decision, ruling that the process ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: When the statutory period for declaring the extinction of proceedings expires without a substantive decision, the process is automatically extinguished, and the appeal against this procedural outcome is inadmissible.

Parole chiave

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procedural extinction statutory time limits automatic termination civil procedure law appeal inadmissibility revenue agency judicial efficiency procedura accelerata

Disposizioni normative citate

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023
Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5768/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LORENZETTI PIETRO, rappresentata e difesa dall ’avvocato ZAPPALA' FERDINANDO MAURIZIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA n.8590/04/2022 depositata il 13/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 28/05/2025 La Presiden