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Decreto — n. 16323/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to missing deadline for special tax procedure request.

Numero d'incarto Decreto — n. 16323/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because the plaintiff failed to file a specific request for the simplified tax procedure by the statutory deadline. LOGISPIN AUSTRIA GMBH and GOLDBET SPORTWETTEN GMBH had initiated proceedings against the Customs Agency regarding an impositivo, but omitted the required filing under Article 1, paragraph 200 of Law 197/2022. Consequently, the court applied Article 1, paragraph 198 of the same law to terminate the case, leaving any advanced costs with the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 della L. n. 197/2022; Art. 1, comma 200 della L. n. 197/2022: The tax procedure is extinguished if the party fails to deposit the request for the simplified procedure within the prescribed time limits.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified tax procedure statutory deadline failure customs litigation process termination giuoco e scommessa tassa sulle case da gioco diritto dello sport

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186 della L. n. 197/2022
1352/ 05/ 2019 depositata il 02/05/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 197 della L. n. 197/2022
1352/ 05/ 2019 depositata il 02/05/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 200 della L. n. 197/2022
1352/ 05/ 2019 depositata il 02/05/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 198 della L. n. 197/2022
1352/ 05/ 2019 depositata il 02/05/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 391, comma 3 cod. proc. civ.
197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.36969/2019 R.G. proposto da : LOGISPIN AUSTRIA GMBH, GIA' GOLDBET SPORTWETTEN GMBH, rappresentata e difesa d a ll’avvocato LARGAJOLLI VITTORIO e dall'avvocato DOSSENA AUGUSTO Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. PUGLIA n. 1352/ 05/ 2019 depositata il 02/05/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 30/05/2025 La Presiden