Decreto — n. 16307/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16307/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12922/2024 R.G. proposto da: MOSCA MANUELA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL GESU' 62, presso lo studio dell’avvocato RAGNO LUIGI (RGNLGU62A02F158C) rappresentato e difeso dall'avvocato CECCIO GIANFILIPPO (CCCGFL69L12G234V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE PRESSO AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, AGENZIA DELLE Numero registro generale 12922/2024 Numero sezionale 1662/2025 Numero di raccolta generale 16307/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 ENTRATE-RISCOSSIONE PRESSO L'AVVOCATO MAIORANA ANTONELLA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.10768/2022 depositata il 22/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4000,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/05/2025 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 12922/2024 Numero sezionale 1662/2025 Numero di raccolta generale 16307/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Numero registro generale 12922/2024 Numero sezionale 1662/2025 Numero di raccolta generale 16307/2025 Data pubblicazione 17/06/2025