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Decreto — n. 16292/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement procedure under 2022 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 16292/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceeding extinguished after the tax agency requested termination due to the completion of a simplified tax settlement. The agency argued that the dispute was resolved under the special regime established by Law No. 197 of 2022, rendering further litigation unnecessary. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 198, cod. proc. civ.: When a tax dispute is resolved through a simplified settlement procedure, the civil action is automatically extinguished, and the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party who advanced them.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment simplified settlement procedure Law 197 2022 civil procedure termination costs allocation extinguished Agenzia delle Entrate simplified tax regime

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall’Agenzia delle Entrate, che confermala regolarità della definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 198, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6473/2017 R.G. proposto da : PASTORELLO FEDERICO,rappresentato e difeso dall’avvocato PLACANICA CESARE, unitamente agli avvocati MARULLO MAURIZIO, CONSOLO CLAUDIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIOVICENZA - intimat a - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n.959/02/2016 depositata il 06/09/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi oggetto di ricorso per Cassazione.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall’Agenzia delle Entrate, che confermala regolarità della definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 30/05/2025 La Presi