Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Previti, did not respond to the lower court's proposal, while the tax authority argued the silence constituted a waiver of rights. The court ruled that under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, such silence results in a deemed renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the proposal of judgment definition constitutes a deemed renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13563/2023 R.G. proposto da: PREVITI STEFANO ADRIAN, elettivamente domiciliato in PISA VIA SAN FRANCESCO 105, presso lo studio dell’avvocato BOZZI SILVIA (BZZSLV74P47G702I) che lo rappresenta e difende, e dunque domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE-TORINO n.1166/2022 depositata il 14/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 13563/2023 Numero sezionale 1657/2025 Numero di raccolta generale 16287/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 13563/2023 Numero sezionale 1657/2025 Numero di raccolta generale 16287/2025 Data pubblicazione 17/06/2025