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Decreto — n. 16287/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 16287/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Previti, did not respond to the lower court's proposal, while the tax authority argued the silence constituted a waiver of rights. The court ruled that under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, such silence results in a deemed renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the proposal of judgment definition constitutes a deemed renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed renunciation silence on proposal extinction of proceedings cassation appeal costs compensation ripetibili dell'avvocato spese di difesa onorari legali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
del PIEMONTE-TORINO n.1166/2022 depositata il 14/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
art. 380-bis c.p
del PIEMONTE-TORINO n.1166/2022 depositata il 14/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13563/2023 R.G. proposto da: PREVITI STEFANO ADRIAN, elettivamente domiciliato in PISA VIA SAN FRANCESCO 105, presso lo studio dell’avvocato BOZZI SILVIA (BZZSLV74P47G702I) che lo rappresenta e difende, e dunque domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE-TORINO n.1166/2022 depositata il 14/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 13563/2023 Numero sezionale 1657/2025 Numero di raccolta generale 16287/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 13563/2023 Numero sezionale 1657/2025 Numero di raccolta generale 16287/2025 Data pubblicazione 17/06/2025