Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16285/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to tax settlement extinguishing the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16285/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because both parties submitted separate requests for a declaration of the subject matter's cessation. The taxpayer presented a debt restructuring agreement and tax settlement signed with the tax agency, while the agency confirmed full payment of the owed amounts. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the underlying fiscal controversy had been resolved.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002; When a tax dispute is extinguished by a settlement or full payment, the cassation appeal is inadmissible as the subject matter no longer exists.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax settlement extinguishment of dispute cessation of subject matter tax restructuring agreement inadmissibility of appeal full payment of debt tax agency agreement valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002
art. 97 della Costituzione
Il tutto in violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12/11/2015, n. 23175
115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass.
Cass. 28/05/2020, n. 10140
23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

entata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata –ricorrente – CONTRO ADRICOS s.r.l. (02693400406), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Valentina De Pasquale del foro di Catanzaro, giusta procura speciale in atti -controricorrente– avverso la sentenza n. 1274/2017 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata in data 12.4.2017, non notificata; udita la relazione svolta all’udienza camerale del 21.05.2025 dal consigliere Maria Clara SALI;

Rilevato che: 1.La società ADRICOS s.r.l., esercente l’attività di compravendita di beni immobili propri, impugnava separatamente davanti alla C.T.P. IRES IVA IRAP- accertamento analitico induttivo- riparto onere della prova. – cessata materia del contendere –estinzione. di Rimini due avvisi di accertamento, rispettivamente relativi agli anni di imposta 2005 e 2006, con i quali l’Agenzia delle Entrate di Rimini, a seguito di verifica fiscale di cui al processo verbale di constatazione del 22.9.2009, notificato in pari data, accertava maggiori ricavi non contabilizzati, con recupero delle maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. 2.La C.T.P. di Rimini, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva, osservando, in sintesi, che l’art. 35, comma 35 bis del D.L. 223/06 era stato abrogato dalla legge comunitaria 2009; che l’ufficio non aveva fornito alcuna prova delle movimentazioni bancarie degli acquirenti, le cui eventuali condotte scorrette non potevano essere imputate alla società; che la valenza indiziaria dei listini della FIAP era insignificante.

Infine, l’osservazione secondo cui alcune cessioni erano state operate a prezzi diversi pur avendo ad oggetto immobili di metratura similare, non era pertinente ed in ogni caso avrebbe richiesto una compiuta analisi sul posto delle caratteristiche degli appartamenti. La prova dell’evasione fiscale era pertanto totalmente mancante. L’Ufficio aveva violato l’art. 62 sexies del decreto legge n. 331/1993, non avendo effettuato un’analisi precisa delle caratteristiche degli immobili, né aveva reperito elementi documentali a supporto di una contestazione di evasione fiscale.

Il tutto in violazione dell’art. 97 della Costituzione. 3.La C.T.R. dell’Emilia Romagna, adita dall’Agenzia delle Entrate, respingeva l’appello. 4.L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 5.La società ADRICOS s.r.l. resisteva con controricorso. 6.Veniva fissata l’udienza camerale del 21.5.2025, in prossimità della quale le parti depositavano memorie. Ritenuto che:

1. Deve darsi atto c he in data 13.3.2025 e 19.3.2025 le parti hanno depositato separate istanze di declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere. 2.La parte controricorrente ha allegato e documentato di aver stipulato accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, omologato dal tribunale di Mantova in data 28.02.2019 e che l’accordo ha riguardato anche i crediti contestati dalla ricorrente Agenzia delle Entrate, che ha partecipato e siglato l’accordo medesimo. Ha depositato a corredo dell’istanza:

1) transazione fiscale;

2) provvedimento di accoglimento;

3) decreto di omologa;

4) assenso ADRICOS s.r.l.;

5) Accoglimento ADE;

6) rettifica precisazione debito.

3. L’agenzia delle Entrate ha depositato analoga istanza, dando atto dell’integrale e tempestivo pagamento del dovuto.

4. Può pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

5. Le spese vengono integralmente compensate.

6. Non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.5.2025. Il Presidente (Andreina Giudicepietro)