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Ordinanza — n. 16281/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court declares tax appeal dismissed due to client's formal withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16281/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the judicial proceeding extinguished after the appellant's lawyer formally submitted a declaration of withdrawal on February 17, 2025. The appellant, representing a taxpayer against a tax agency regarding a mortgage registration, explicitly stated that the represented party no longer had an interest in pursuing the case. Consequently, the court ruled that the judgment must be dismissed with full compensation of procedural costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A judicial proceeding is extinguished when the party representing the client formally declares withdrawal, provided no exceptional circumstances prevent the application of this rule.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings tax litigation cassation request procedural costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Constatata la regolarità della rinuncia, ai sensi del secondo comma dell’art. 390 c.p.c., il giudizio può essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
art. 390 c.p
Constatata la regolarità della rinuncia, ai sensi del secondo comma dell’art. 390 c.p.c., il giudizio può essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12/11/2015, n. 23175
13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass.
Cass. 28/05/2020, n. 10140
23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

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Testo completo

le in atti dall’avv. Carlo Innocenti del foro di Brescia –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata; -controricorrente– avverso la sentenza n. 2277/23/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia –sez. distaccata di Brescia, depositata in data 27.5.2019, non notificata; udita la relazione svolta all’udienza camerale dell’8.5.2025 dal consigliere Maria Clara SALI Rilevato che:

1. Fogliata Giovanna Pasqua ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 2277/23/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia –sez. distaccata di Brescia, con la quale è stato parzialmente accolto il gravame OGGETTO: Rinuncia al ricorso per cassazione -estinzione avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato integralmente il ricorso proposto dalla contribuente avverso la comunicazione di iscrizione di ipoteca notificatale da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. in data 13.1.2017. 2.L’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.

3. E’ stata fissata l’udienza camerale dell’8.5.2025. Considerato che:

1. Il difensore della ricorrente, munito di procura speciale a tale effetto, ha depositato telematicamente, in data 17.2.2025, dichiarazione di rinuncia al ricorso, con la quale afferma che la parte rappresentata non ha più interesse a coltivare il giudizio.

2. La cancelleria ha regolarmente comunicato all’Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Procura Generale l’atto di rinuncia.

3. Constatata la regolarità della rinuncia, ai sensi del secondo comma dell’art. 390 c.p.c., il giudizio può essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.

4. Non ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del la parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.5.2025. Il Presidente (Andreina Giudicepietro)