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Ordinanza — n. 16279/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax appeal dismissed due to client's formal withdrawal and adoption of simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16279/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax appeal dismissed because the appellant formally withdrew the lawsuit and adopted the simplified settlement procedure under Law 197/2022. The appellant's lawyer and legal representative submitted a declaration of withdrawal, citing the new legislative measure as the reason for abandoning the litigation. Consequently, the proceedings were extinguished with a full compensation of procedural costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002: A tax appeal is extinguished upon the appellant's formal withdrawal, particularly when the appellant adopts the simplified settlement procedure provided by special legislation, thereby precluding further costs and ensuring the termination of the judicial process.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal simplified settlement procedure Law 197/2022 procedural extinction cost compensation tax litigation appellant renunciation

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Constatata la regolarità della rinuncia, ai sensi del secondo comma dell’art. 390 c.p.c., il giudizio può essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
Law n. 197/2022
art. 390 c.p
Constatata la regolarità della rinuncia, ai sensi del secondo comma dell’art. 390 c.p.c., il giudizio può essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/11/2015, n. 23175
13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass.
Cass. 28/05/2020, n. 10140
23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

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Testo completo

esta Francesco, rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. Giulio Pollifrone del foro di Locri –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata; -controricorrente– avverso la sentenza n. 2543/2021 della Commissione tributaria regionale per la Calabria, depositata in data 14.7.2021, non notificata; udita la relazione svolta all’udienza camerale dell’8.5.2025 dal consigliere Maria Clara SALI Rilevato che: 1.La società TERMOIDRAULICA s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 2543/2021 della C.T.R. di Reggio Calabria, che, accogliendo integralmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, confermava la pronuncia del OGGETTO:

IRAP riscossione -Rinuncia al ricorso cassazione -estinzione giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di intimazione n. 094201690053466 2.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

3. E’ stata fissata l’udienza camerale dell’8.5.2025, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.La società ricorrente ha depositato telematicamente, in data 25.2.2025, dichiarazione di rinuncia al ricorso, firmata dal difensore e dal legale rappresentante della società, con la quale dichiara di non aver più interesse a coltivare il giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022.

2. La cancelleria ha regolarmente comunicato all’Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Procura Generale l’atto di rinuncia.

3. Constatata la regolarità della rinuncia, ai sensi del secondo comma dell’art. 390 c.p.c., il giudizio può essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.

4. Non ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del la parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’ 8.5.2025. Il Presidente (Andreina Giudicepietro)