Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 16276/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16276/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16276/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 1767/2025 Numero sezionale 1655/2025 Numero di raccolta generale 16276/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 16276/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

Generato dall'IA
documenti mancanti versamento dell'anticipo delle spese prove tardive produzione di documenti finanziari prova di pagamento lacune probatorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
4026/2024 depositata il 18/06/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1767/2025 R.G. proposto da: ARCO NET SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE, CANCELLATA -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO LAZIO n. 4026/2024 depositata il 18/06/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 1767/2025 Numero sezionale 1655/2025 Numero di raccolta generale 16276/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 21/05/2025. Il Consigliere Delegato Roberto Succio Numero registro generale 1767/2025 Numero sezionale 1655/2025 Numero di raccolta generale 16276/2025 Data pubblicazione 17/06/2025