Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 16264/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16264/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16264/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23308/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GALA SPA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DI GRAVIO VALERIO, unitamente all'avvocato PERROTTA DAVIDE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PIEMONTE n.191/ 04/ 2020 depositata il 07/02/2020, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 29/05/2025 LaPresi

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 16264/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GALA SPA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DI GRAVIO VALERIO, unitamente all'avvocato PERROTTA DAVIDE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PIEMONTE n.191/ 04/ 2020 depositata il 07/02/2020, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 29/05/2025 LaPresi

Parole chiave

Generato dall'IA
ripresa dell'imposta sul valore aggiunto revisione d'imposta ripristino dei dazi doganali procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale ripresa fiscale aziendale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23308/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GALA SPA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DI GRAVIO VALERIO, unitamente all'avvocato PERROTTA DAVIDE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PIEMONTE n.191/ 04/ 2020 depositata il 07/02/2020, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 29/05/2025 LaPresi