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Ordinanza — n. 16257/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as parties settled dispute and compensated litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16257/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer and the Revenue Agency reached a settlement agreement. Both parties agreed to resolve the tax assessment dispute and mutually compensated litigation expenses. Consequently, the court found no need to rule on the merits of the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 48, comma 4-bis, D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A tax proceeding is extinguished when parties settle the dispute and compensate litigation costs, precluding further adjudication.

Parole chiave

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tax settlement agreement litigation cost compensation extinguishment of proceedings Revenue Agency dispute Italian tax law cessazione materia contendere double unified contribution rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 48, comma 4-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In data 3 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio ex art. 48, quarto comma bis, d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, (Cass.07/12/2018, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/12/2018, n. 31732
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto MICHELE CATALDI Presidente MARIA LUISA DE ROSA Consigliere FEDERICO LUME Consigliere CC – 06/06/2025 ROSANNA ANGARANO FRANCESCO CORTESI Consigliere rel. Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16547/2024 R.G. proposto da: LOMBARDI STRONATI GIOVANNI rappresentato e difeso dagli Avv. Romano Vaccarella, Eugenio Della Valle e Giuseppe Marini, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata ex lege, – controricorrente – avverso la sentenza della COMM.

GIUST. TRIB. II GRADO LAZIO, n. 1741/2024, depositata in data 12 marzo 2024; Avviso di accertamento – Irpef - Irap Numero registro generale 16547/2024 Numero sezionale 5005/2025 Numero di raccolta generale 16257/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal consigliere Rosanna Angarano. Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate, con l’avviso di accertamento n. RCB011003477/2008, procedeva per l’anno di imposta 2006, alla rettifica del reddito, ai fini Irpef ed Irap nei confronti di Giorgio Lombardi Stronati. L’Ufficio contestava la residenza estera del contribuente e imputava al medesimo redditi di capitale in virtù dei movimenti finanziari tra quest’ultimo ed alcune società.

2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla CTP di Roma che accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la pretesa erariale ma riducendo l’accertamento «nella misura del venti per cento dell’ammontare dei redditi accertati con l’avviso impugnato». Il giudizio giungeva una prima volta ed una seconda volta innanzi a questa Corte la quale, da ultimo, con ordinanza n. 7621 del 2021 annullava con rinvio la sentenza della CTR. Il giudizio veniva riassunto dal contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con la sentenza di cui all’epigrafe, in attuazione della sentenza della cassazione rigettava l’originario appello e confermava la legittimità dell’accertamento come rideterminato nella sentenza di primo grado.

3. Avverso detta ultima sentenza propone nuovamente ricorso per cassazione il contribuente e l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo controricorso.

4. In data 3 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio ex art. 48, quarto comma bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con memoria depositata in data 26 maggio 2025 anche il ricorrente ha avanzato analoga istanza. Numero registro generale 16547/2024 Numero sezionale 5005/2025 Numero di raccolta generale 16257/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Considerato che:

1. Dalla documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, e da quanto dedotto da entrambe le parti con le rispettive note, risulta che le stesse hanno conciliato la controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento impugnato, accordandosi anche per la compensazione delle spese di lite, e che il contribuente ha versato tutto quanto dovuto in ragione dell’accordo. Il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

2. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, (Cass.07/12/2018, n. 31732). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025. Il Presidente (Michele Cataldi) Numero registro generale 16547/2024 Numero sezionale 5005/2025 Numero di raccolta generale 16257/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Numero registro generale 16547/2024 Numero sezionale 5005/2025 Numero di raccolta generale 16257/2025 Data pubblicazione 17/06/2025