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Ordinanza — n. 16236/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by de facto administrator lacking standing to challenge tax recovery against the company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16236/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal against a tax recovery notice issued to him as the de facto administrator of a company. The lower court had confirmed the recovery against the company, noting the taxpayer was merely a de facto administrator while the legal administrator was different. The Supreme Court ruled that de facto administrators lack standing to challenge tax assessments directed at the company, as statutory representation belongs exclusively to legally appointed administrators.

Regesto Legislator

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Art. 62 d.P.R. n. 600/1973; Art. 7 D.L. n. 269/2003: A de facto administrator of a company is not legitimated to challenge a tax assessment notice addressed to the company, as statutory representation is reserved for legally appointed administrators.

Parole chiave

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tax recovery notice de facto administrator standing to appeal company representation tax liability attribution debiti fiscali assistenza amministrativa fiscale sottrazione di un contributo

Disposizioni normative citate

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Art. 62 d.P.R. n. 600 del 1973
La rappresentanza delle società di capitali, a fini tributari, prosegue il contribuente, è attribuita all’amministratore di fatto (art. 62 del d.P.R.
Art. 7 del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326 del 2003
Successivamente, con atto di recupero, l’Agenzia delle Entrate intimò a Massimiliano Sciava (d’ora in poi, anche “il contribuente” ) il pagamento di oltre duecentottantamila euro in virtù dell’asserita indebita compensazione del detto credito d’imposta, maturato ai sensi dell’art. 7 della legge n.
Art. 145 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e degli artt.
Artt. 42, 60 e 62 del d.P.R. n. 600 del 1973
e degli artt. 42, 60 e 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
600 del 1973, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Illegittimità della notifica a Sciava quale legale rappresentante di fatto di Uniservice r.g.
art. 145 c.p
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. T, Sentenza n. 26702 del 12/09/2022
Cass., Sez. T, Sentenza n. 36034 del 22/11/2021
Cass., Sez. T, Ordinanza n. 29474 del 21/10/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 25902 / 20 2 1 propost o da Massimiliano Sciava (C.F. SCVMSM70L29F240P ) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso , da ll’Avv. Mario Marchiò, con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNAn. 317, depositata in data 4 / 3 /20 2 1 ;

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 21 marzo 202 5 ; ATTO DI RECUPERO r.g. n. 25902/2021a.c.21 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Fatti di causa La società Xanta s.r.l., nel periodo tra l’1/10/2000 e il 31/12/2006, assunse oltre quattromila lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, successivamente riqualificati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena come lavoratori a tempo intederminato. In data 29/7/2006, la società Compagnia Finanziaria Italiana s.r.l. acquistò i crediti d’imposta maturati dalla Xanta s.r.l., insieme con gli assetsindicati nella scrittura privata in pari data.

Tali crediti furono esposti dalla società acquirente nei modelli Consolidato Nazionale e Mondiale 2012 e 2013 e poi furono ceduti alla società Universe s.r.l., che li utilizzò in compensazione. Successivamente, con atto di recupero, l’Agenzia delle Entrate intimò a Massimiliano Sciava (d’ora in poi, anche “il contribuente” ) il pagamento di oltre duecentottantamila euro in virtù dell’asserita indebita compensazione del detto credito d’imposta, maturato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 388/2000. L’atto di recupero è stato notificato al contribuente in quanto ritenuto legale rappresentante di fatto della Uniservice s.r.l., il cui amministratore di diritto era il Sig.

Giovanni Dassa. La C.T.P. di Modena, nel contraddittorio con l’ufficio, respinse il ricorso di primo grado, con sentenza confermata dalla C.T.R. territoriale. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e degli artt. 42, 60 e 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Illegittimità della notifica a Sciava quale legale rappresentante di fatto di Uniservice r.g. n. 25902/2021a.c.21 /3/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano s.r.l.”, il contribuente si duole che l’atto di recupero impugnato in primo grado era stato notificato a lui in qualità di legale rappresentante di fatto della Uniservice s.r.l., nonostante che questa fosse amministrata dal sig. Giovanni Dassa e, successivamente, dalla sig.ra Famaz Ghaffari. La rappresentanza delle società di capitali, a fini tributari, prosegue il contribuente, è attribuita all’amministratore di fatto (art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973) solo quando non sia determinabile l’amministratore legalmente nominato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente denuncia la violazione dell’art. 7 della legge n. 388 del 2000 in tema di credito d’imposta quale incentivo per l’incremento dell’occupazione. 2.1.Il contribuente non era legittimato alla proposizione del ricorso di primo grado. Contrariamente a quanto rappresentato nel controricorso dell’Agenzia delle Entrate, è la stessa sentenza impugnata che afferma che l’atto di recupero era stato notificato all’odierno contribuente quale “dominus” della Uniservice s.r.l. La stessa sentenza impugnata, inoltre, afferma che l’indebita utilizzazione in compensazione del credito era stata fatta dalla Uniservice s.r.l.

Risulta, dunque, smentito dalla sentenza della C.T.R. che l’atto di recupero sia stato notificato allo Sciava quale imprenditore individuale. Sempre contrariamente a quanto afferma l’Agenzia delle Entrate in controricorso, il ricorso del contribuente si articola in due motivi di ricorso (non in un solo motivo). Ciò chiarito, deve rilevarsi che questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha statuito che in tema di contenzioso tributario in materia societaria, l'amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza r.g. n. 25902/2021a.c.21 /3/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano legale della stessa spetta esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delle imprese, e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita, ai fini tributari, a coloro che ne hanno l'amministrazione di fatto solo ove non sia determinabile l’amministratore di diritto secondo la legge civile (Cass., Sez. T - , Sentenza n. 26702 del 12/09/2022, Rv.665856 – 01 ; Cass., Sez.

T - , Sentenza n. 36034 del 22/11/2021, Rv. 663053 – 01 ; Cass., Sez. T - , Ordinanza n. 29474 del 21/10/2021, Rv. 662622 -01). Essendo stato accertato dalla C.T.R. che la ripresa fiscale era stata effettuata nei confronti della società Uniservice s.r.l., la legittimazione in capo all’odierno contribuente all’impugnazione dell’atto di recupero non potrebbe radicarsi nemmeno considerando una sua responsabilità per il pagamento delle sanzioni amministrative tributarie irrogate nell’atto di recupero. Non risulta, infatti, né è stato dedotto dall’Agenzia delle Entrate in controricorso, che le sanzioni siano state irrogate nei confronti dello Sciava quale persona fisica concorrente nell’illecito commesso dalla società Uniservice s.r.l.

Ne consegue che, non essendo stato direttamente attinto dal provvedimento di irrogazione delle sanzioni, lo Sciava, quale ritenuto “amministratore di fatto” della Uniservice s.r.l., non risponde delle stesse (art. 7 del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326del 2003).

3. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio.

4. Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione sono a carico del contribuente. P.Q.M Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dei giudizi di merito. r.g. n. 25902/2021a.c.21 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Condanna Massimiliano Sciava al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in eu