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Ordinanza Interlocutoria — n. 16165/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to conflicting case numbers and remands for file review.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16165/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal because the tax agency's complaint contained contradictory case numbers regarding the first-instance judgment. The agency claimed the appealed sentence was number 8219/9/2017, yet the record showed this number referred to a different proceeding already concluded in 2018. Consequently, the court ordered the case to be remanded to the lower tribunal to verify the correct file and determine the actual subject of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; When a complaint cites a first-instance judgment number that does not match the actual file or refers to a concluded proceeding, the court must remand the case to clarify the procedural history and identify the correct judgment under appeal.

Parole chiave

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procedural error conflicting case numbers remand for review tax appeal Cassazione ordinanza errore amministrativo correzione di errore materiale complessità della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 28451 / 20 22 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Ida Lecce (C.F. LCCDIA66E47A512Z), rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Raffaele Locantore, con domicilio digitale in atti; –controricorrente – AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 28451/2022a.c.1 4 /4/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI n. 3712 / 2022 , depositat a in data 29/4/2022; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 4 aprile 2025 ; Rilevato che: La sentenza impugnata dall’Agenzia delle Entrate risulta essere la n. 3712/22 depositata in data 29 / 4 / 22 , nella cui intestazione si dà atto che la sentenza appellata era la n. 8219/17 pronunciata dalla sezione n. 9 della C.T.P. di Napoli, depositata il 3/5/2017;

Nel corpo del ricorso,effettivamente, si afferma che la sentenza della C.T.P. appellata era la n. 8219/9/2017, che risulta, però, essere la stessa sentenza appellata dinanzi alla C.T.R. della Campania nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 5786/13/18, depositata in data 12 giugno 2018ed impugnata per cassazione dall’Agenzia delle Entrate con ricorson. R.G. 17676/19 chiamato dinanzi all’adunanza odierna . Considerato che: Vi è la necessità di esaminare i fascicoli di merito, per verificare quale sia statol’atto impugnat o in primo grado e qua le sia stata la sentenza oggetto di appello, sulla quale si è pronunciata la C.T.R. con la sentenza quiimpugnata;

P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di acquisire il fascicolo di merito. Roma, nella