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Ordinanza Interlocutoria — n. 16159/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case to verify correct first-instance judgment cited in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16159/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione remanded the case to a new role to verify the correct first-instance judgment cited in the appeal. The Agency of Revenue argued the appeal targeted a specific judgment, while the counterclaimant's file indicated a different sentence number. The court decided to suspend proceedings because the discrepancy between the cited documents and the actual file prevented a proper examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When the appealed judgment cited in the appeal does not match the judgment recorded in the file, the court must remand the case to verify the correct document before examining the merits.

Parole chiave

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Cassazione Ordinanza Interlocutoria discrepanza sentenza rinvio nuovo ruolo procedimento tributario fascicolo di merito appello irregolare contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 17676 / 20 1 9 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Ida Lecce (C.F. LCCDIA66E47A512Z), rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Raffaele Locantore, con domicilio digitale in atti; –controricorrente – AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 17676/2019a.c.1 4 /4/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI n. 5786 / 1 3 / 1 8 , depositat a in data 12/6/2018; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 4 aprile 2025 ; Rilevato che: La sentenza impugnata dall’Agenzia delle Entrate risulta essere la n. 5786/13/18 depositata in data 12/6/18, nella cui intestazione si dà atto che la sentenza appellata era la n. 8219/17 pronunciata dalla sezione n. 9 della C.T.P. di Napoli. Nel corpo del ricorso, invece, si afferma che la sentenza della C.T.P. appellata era la n. 4689/35/17.

Considerato che: Vi è la necessità di esaminare i fascicoli di merito, per verificare quale sia statol’atto impugnat o in primo grado e qua le sia stata la sentenza oggetto di appello, sulla quale si è pronunciata la C.T.R. con la sentenza impugnata; P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di acquisire il fascicolo di merito. Roma, nella