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Ordinanza — n. 16157/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax assessment due to violation of res judicata regarding prior non-performance of lease contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16157/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the tax assessment and the first-instance judgment against the taxpayer. The taxpayer argued that a prior final judgment established the lease contract never had concrete execution due to building violations and subsequent consensual termination. The court held that this established fact regarding the lease's non-performance applied to the 2006 tax year, violating the principle of res judicata. Consequently, the tax authority's attempt to assess income based on a non-existent lease was overturned.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: A prior final judgment establishing that a lease contract never had concrete execution precludes the tax authority from assessing income derived from that same contract for a different tax year.

Parole chiave

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res judicata tax assessment lease contract non-performance Corte di Cassazione fiscal liability binding precedent deduzione per affitto nelle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell’art. 111 Cost., art.
Art. 2909 c.c.
111 Cost., art. 2909 c.c. ed art.
Art. 324 c.p.c.
ed art. 324 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
art. 111 Cost
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell’art. 111 Cost., art.
art. 2909 c.c
111 Cost., art. 2909 c.c.
art. 324 c.p

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 6881/2015 della C.T.P. di Napoli
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 3 0 264 / 20 1 9 R.G. propost o da : Rocco Cerra (C.F. CRRRCC62H22F839N), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Bruno Sellitti, elettivamente domiciliato in Romaalla via A. Locatelli n. 1, presso lo studio dell’Avv. Roberto Valentino; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 30264/2019a.c.1 4 /4/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI n. 1887 / 7/ 201 9 , depositat a in data 4/3/2019; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 4 aprile 2025 ; Fatti di causa In data 16 gennaio 2006, Rocco Cerra (“il contribuente”) concesse in locazione alla “Beauty Med Center s.r.l.”un appartamento in Napoli alla via Petrarca n. 193. Successivamente, con scrittura redatta il 30 marzo 2006 e registrata il successivo 13 aprile presso l’ufficio di Napoli 2 dell’Agenzia delle Entrate, le parti modificarono il contratto precedentemente stipulato, prevedendo che a causa degli interventi edilizi da compiersi sull’immobileper il periodo dal 1/2/2006 al 31/12/2006 nessun canone sarebbe stato corrisposto.

Ancora, in data 5 gennaio 2007, le parti stipularono un ulteriore atto di modifica registrato il 30 novembre 2007 e, di comune accordo, convennero un altro rinvio, a tempo indeterminato, della corresponsione del canone di locazione. Il contratto non ebbe mai concreta esecuzione, perché l’immobile venne sottoposto a sequestro in data 18 luglio 2008 dal Comune di Napoli per abusi edilizi, fino ad essere disdetto dalle parti con convenzione registrata nel novembre 2011. r.g. n. 30264/2019a.c.1 4 /4/2025 Cons. est. Angelo Napolitano In data 11 novembre 2011 al contribuente fu notificato un avviso di accertamento, impugnato in prime cure, con il quale il reddito da fabbricati per il 2006 fu rettificato da euro 16.608 ad euro 71.858.

L’avvisodi accertamento fu impugnato in primo grado dal contribuente dinanzi alla C.T.P. di Napoli, che respinse il ricorso. La C.T.R., su appello del contribuente, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell’art. 111 Cost., art. 2909 c.c. ed art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

– Violazione del pregresso giudicato”, il contribuente censura la sentenza deducendo che, in relazione ad una analoga pretesa fiscale in relazione all’anno d’imposta 2008, la C.T.P. di Napoli, con sentenza passata in giudicato, ha accertato che il contratto di locazione concluso tra il Cerra e la Beauty Med Center s.r.l. non ha mai avuto esecuzione, fino alla sua risoluzione consensuale definitiva avvenuta nel 2008, anno in cui l’immobile originariamente oggetto della locazione fu anche sottoposto a sequestro per difformità edilizie. 1.1.

Il motivo è fondato. Con sentenza n. 6881/2015, depositata in data 23/3/2015, depositata agli atti del giudizio di cassazione e munita di attestato di passaggio in giudicato, la C.T.P. di Napoli, in relazione ad una ripresa fiscale dei redditi da fabbricato in relazione all’anno 2008, asseritamente derivanti dal rapporto di locazione immobiliare instaurato trail contribuente e la Beauty Med Center s.r.l., ha affermato, in motivazione, che il contratto di locazione, originariamente concluso nel 2006 (anno al quale si r.g. n. 30264/2019a.c.1 4 /4/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano riferisce la ripresa che qui ci occupa), “non ha mai avuto concreta esecuzione, come da definitiva comunicazione registrata presso l’ufficio. Di certo, non può assolutamente trovare ingresso la forzata tesi dell’ufficio che detta pattuizione dia luogo alla corresponsione in natura di parte del canone di locazione originariamente pattuito”. Tale giudicato, benché relativo all’anno d’imposta 2008, produce i suoi effetti anche in relazione all’anno 2006 di cui qui si discute, perché l’accertamento di fatto della C.T.P. ha riguardato un elemento della fattispecie impositiva (il contratto di locazione) identico a quello costituente il presupposto della ripresa fiscale relativa al 2006.

E’ rimasto, cioè, accertato, con sentenza passata in giudicato, che il contratto di locazione posto a base della ripresa fiscale dell’Agenzia non ha mai avuto esecuzione, essendone stata di volta in volta rinviata l’efficacia fino alla definitiva risoluzione consensuale avvenuta proprio nel 2008. 2.2. Dall’accoglimento del primo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata e, nel merito, l’annullamento dell’atto impositivo impugnato in primo grado. 2.3. Il secondo motivo rimane assorbito.

3. Attesa la peculiarità della fattispecie, sulla quale ha inciso un giudicato esterno di complessa interpretazione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’atto impositivo impugnato in p