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Ordinanza — n. 16150/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax notice due to lack of standing interest under new role notification rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16150/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Gaia Scotti's appeal against a tax collection notice, ruling that the procedural defect did not justify immediate judicial protection. Although the taxpayer argued the notice was invalidly served and lacked proper documentation, the court found no specific circumstances triggering the new legal interest to challenge the role extract. Consequently, the lower court's decision was quashed without remittal, and the original appeal was declared inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis d.l. 146/2021; Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973: The interest to act for challenging a tax role extract is dynamic and requires specific factual circumstances demonstrating the need for immediate judicial protection, which must be proven at the time of the decision.

Parole chiave

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tax collection procedure role extract notification interest to act inadmissible appeal procedural defect judicial protection dynamic interest notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3 e/o 5 c.p.c.
Con l’unico strumento impugnatorio si deduce in ordine alla «quaestio iuris afferente alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o ad error in procedendoin relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 26, primo comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Art. 60, primo comma, lett. b-bis) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Art. 139, commi 2 e 3
Art. 148, 149 c.p.c.
Art. 48 disp. att. c.p.c.
Art. 5 l. 1982, n. 890
Art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021
Su tale tema,come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l.
Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
1 della Convenzione; -in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
art. 363 cod. proc. civ
26283) ha recentemente affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto: - in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283
Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, ex art.
Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425
A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass.
Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377
3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass.12/04/2023, n.
Cass. 12/04/2023, n. 9765
Corte Cost. n. 190 del 2023
Inoltre, Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6619/2022 R.G. proposto da GAIA SCOTTI, rappresentata e difesa dall’avv.Agnese Condarelli, ed elettivamente domiciliata in ROMA, alla VIA DOMENICO CIRILLO,n. 15 (pec agnesecondarelli@ordineavvocatiroma.org) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore generale pro tempore; -intimata- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG . LAZIO n. 3790 / 202 1 depositata il 29/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal Consigliere FEDERICO LUME. FATTI DI CAUSA 1. Gaia Scotti impugnava, per mezzo dell’estratto di ruolo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, le cartelle di pagamento nn. 09720140045321150000 e 09720140049773830000, deducendo la nullità della notifica siccome eseguita brevi manualla vicina di casa e senza alcuna prova in ordine al successivo inoltro della C.A.N. La Commissione tributaria provinciale di Latina rigettava il ricorso.

2. La decisione veniva impugnata dalla contribuente dinnanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale respingeva l’appello confermando la regolarità della procedura notificatoria.

3. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione Gaia Scotti, affidandosi ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, alla quale il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c., non svolge attività difensiva. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 14/04/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico strumento impugnatorio si deduce in ordine alla «quaestio iuris afferente alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o ad error in procedendoin relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e/o 5 c.p.c.» e si deduce «Nullità della sentenza per la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, primo comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 60, primo comma, lett. b-bis) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 139, commi 2 e 3; 148, 149 c.p.c.; 48 disp. att. c.p.c.; 5 l. 1982, n. 890». Nella sostanza la contribuente deduce nullità della sentenza per difetto assoluto e insanabile della notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta nelle mani della vicina di casa, e viziata da a) omesso invio della raccomandata informativa;

b) omessa attestazione delle ricerche effettuate dal messo notificatore.

2. Sia il ricorso che la sentenza individuano l’oggetto della lite nella impugnativa di cartella di cui si è avuta conoscenza con estratto ruolo. Su tale tema,come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4-bis, successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall'8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui aldecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relaz ione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha recentemente affermato, ex art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto: - in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 - bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; -in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamicache, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod . proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass.12/04/2023, n. 9765. Inoltre, Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito.

3. Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto la ricorrente. Pertanto, la sentenza va cassata senza rinvio e la causa decisa con la pronuncia di inammissibilità dell’originario ricorso. In ragione della decisione vanno compensate le spese di merito mentre non occorre infine provvedere sulle spese del giudizio di legittimitàin quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva né sul raddoppio del contributo unificato, anche alla luce della sopravvenienza della ragione di inammissibilità. P.Q.M La Corte cassa senza rinvio la sentenza imp