Italian Supreme Court dismisses tax appeal; missing ENEA notification does not cause energy tax deduction loss.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the tax authority's appeal against a lower court ruling that granted a tax deduction for energy renovation costs. The authority argued that failing to notify the ENEA within 90 days of completion caused the loss of the benefit, but the court held no such penalty exists. The decision relies on the principle that without explicit statutory language, a penalty for missing a notification deadline cannot be inferred, as the notification serves only statistical purposes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 344-349 della legge n. 296/2006; Art. 4 del d.m. 19/2/2007: In the context of tax deductions for energy renovation, failure to notify the ENEA within 90 days does not constitute a cause for loss of the benefit, as no statutory penalty for such omission exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 32078 / 20 1 8 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 32078/2018a.c.4 /4/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Maria Grazia Milioni (C.F. MLNMGR49R59H501J ) , rappresentat a e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Angelo Cavaliere, elettivamente domiciliata in Roma alla via Dei Savorelli n. 11, presso lo studio dell’Avv.
Fabrizio Peverini; –controricorrente – Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL LAZIO- LATINA n. 2341 / 19 / 201 8 , depositat a in data 1 2 / 4 /20 1 8 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 4 aprile 2025 ; Fatti di causa Con la cartella di pagamento emessa in seguito a controllo formale, ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Agente della riscossione richiese a Maria Grazia Milioni (d’ora in avanti, anche “la contribuente”) il versamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di Irpef,compresi interessi e sanzioni.
La pretesa fiscale derivava dal disconoscimento della detrazione d’imposta scaturente da spese di riqualificazione energetica sostenute nell’anno 2008, in quanto la contribuente aveva omesso il prescritto invio della comunicazione di fine lavori all’ENEA. Impugnata la cartella dinanzi alla C.T.P. di Latina, il giudice di primo grado accolse il ricorso della contribuente. La sentenza di primo grado fu confermata dalla C.T.R. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Resiste la contribuente con controricorso. La contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. r.g. n. 32078/2018a.c.4 /4/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349, della legge n. 296/2006, e degli artt. 2, 4 lett.
b) d.m. del 19 febbraio 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza d’appello per aver ritenuto che l’invio della comunicazione all’ENEA, previsto dall’art. 4 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, non fosse previsto a pena di decadenza dall’agevolazione. 1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte Suprema, all’esito di pubblica udienza (Cass., sez. 5, n. 7657/2024), ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19/2/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in difetto di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.
Con detto arresto, la Corte ha spiegato che la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19/2/2007. Inoltre, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere nemmeno dalla normativa primaria, in attuazione della quale il citato decreto è stato emanato (art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006). r.g. n. 32078/2018a.c.4 /4/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, mentre la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico.
Solo con il d.m. 11 maggio 2018 sono stati previsti poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, in attuazione dell’art. 14, comma 2- quinquies, del d.l. 4/6/2013, convertito in l. n. 90 del 2013, comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), della legge n. 232 del 2016, sostituito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni in l. n. 96 del 2017 e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), n.
8) della legge n. 205 del 2017, a decorrere dal primo gennaio 2018.
2. Il ricorso è rigettato. Essendosi l’orientamento di legittimità consolidato dopo la proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato r.g. n. 32078/2018a.c.4 /4/2025 Cons. est. Angelo Napolitano pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis