Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of decisive factual omission in tax collection notice case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible, ordering the taxpayer to pay litigation costs. The taxpayer argued the lower court failed to examine a subsequent notification of the tax bill, claiming this omission violated procedural rules. The court rejected this, ruling that the document merely proved a later notification without demonstrating how it was decisive for the outcome of the original case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The omission to examine a document does not constitute a violation of the rule on decisive facts unless the document's existence is evident from the text or acts and its non-examination would have changed the judgment's result.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5211/2020 R.G. proposto da SCOTTI GAIA, elettivamente domiciliata in ROMA, alla VIA DOMENICO CIRILLO N. 1 5 presso lo studio dell’avv . AGNESE CONDARELLIche la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, domiciliate ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che le rappresenta e difende; -controricorrenti- nonché JOHNSON JOHNSON MEDICAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in POMEZIA, VIA DEL MARE -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG .
LAZIO – SEZ IONE STACCATA DI LATINA-n. 3886 / 20 19 depositata i l 25 / 0 6 / 201 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal Consigliere FEDERICO LUME. FATTI DI CAUSA 1. Gaia Scotti impugnava l’atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 0578420160005507001 effettuato da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., notificato in data 28/10/2016, eccependo il difetto di notifica della cartella di pagamento n. 05720150036106651000. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda , sul presupposto della corretta e rituale notifica della cartella di pagamento oggetto del giudizio.
Si costituiva con atto di intervento volontario anche l’Agenzia delle Entrate, la quale insisteva per la declaratoria di inammissibilità della domanda. La Commissione tributaria provinciale di Latina rigettava il ricorso.
2. La contribuente impugnava la predetta decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale rigettava il gravame e condannava la parte soccombente alle spese di lite. Nella specie, il giudice del gravame rilevava la regolarità della notifica della cartella di pagamento nei confronti della contribuente, in data 22 aprile 2016, valorizzando altresì il principio del raggiungimento dello scopo, posto che l’atto, entrato nella sfera giuridica (di conoscibilità) del debitore, ben poteva essere dallo stesso conosciuto, non riscontrandosi alcuna lesione al diritto di difesa.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Gaia Scotti, affidandosi ad un unico strumento di impugnazione. Resistono con controricorso Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate Riscossione. Non svolge attività difensiva Johnson e Johnson s.p.a. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 14 aprile 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo la contribuente deduce la nullità della sentenza per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., costituito dalla relata di notifica della stessa cartella di pagamento, notificazione però avvenuta in data 8/04/2017, quindi successivamente alla notifica del pignoramento impugnato. 1.1.
Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso è indirizzato anche verso la società Johnson e Johnson s.p.a. cui però non risulta notificato; la questione è però irrilevante posto che tale società non risulta parte del giudizio di meritononché alla luce della infondatezza della impugnazione, per le ragioni di seguito esposte, che impone di non dar corso alla rinnovazione della notifica o alla integrazione del contraddittorio, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo (Cass. 8/02/2010, n. 2723; Cass., Sez. U., 22/03/2010, n. 6826;
Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass., 21/05/2018, n. 12515;Cass. 11/03/2020, n. 6924 ) . 1.2. Sempre preliminarmente va osservato che l’Agenzia delle entrate ha in controricorso segnalato la connessione del giudizio con quello avente ad oggetto la sentenza n. 4502/2019 della CTR del Lazio avente ad oggetto la stessa cartella ed attivato a seguito della sua ulteriore notificazione. Tale giudizio risulta deciso con ordinanza 12/01/2023, n. 722, che ha rigettato il ricorso della contribuente e, in accoglimento del ricorso erariale, ne ha rigettato l’originario ricorso.
2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Nello specifico, se è vero, come dedotto dalla contribuente, che nella motivazione in scrutinio risulta l’omessa valutazione della produzione documentale allegata all’atto di gravame (in particolare, la copia dell’avviso di ricevimento recante la successiva data dell’8 aprile 2017), è altrettanto vero che ciò non integra il vizio di legittimità delineato dall’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ, con particolare riferimento all’indefettibile profilo di «decisività», necessario ai fini della caducazione della sentenza impugnata.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., S.U., 7/04/2014, n. 8053). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il « quando » tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.
U., n. 8053/2014 cit.). Nel caso di specie, il motivo è del tutto privo di alcuna deduzione in merito al carattere decisivo del documento di cui assume l’omesso esame, in quanto esso si limita a dimostrare al più che la cartella è stata nuovamente notificata in data 8/04/2017 ma non spiega in alcun modo come tale fatto possa inficiare la già ritenuta valida notifica del22/04/2016.
3. In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellecontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un