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Ordinanza — n. 16125/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding Irap deduction for public transport service contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16125/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal ruling in favor of a transport company seeking an Irap tax deduction. The agency argued the service contract constituted a regulated concession at tariff, but the court found the contractual terms established a standard service contract where the public entity paid a fee. Consequently, the court held that the specific fiscal reduction for public utilities does not apply to service contracts lacking the transfer of risk inherent in concessions.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 1, lett. a) nn. 2 e 4 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; The fiscal reduction for public utilities does not apply to service contracts where the public entity pays a fee, as the lack of risk transfer distinguishes them from concessions.

Parole chiave

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Irap tax deduction public utility concession service contract distinction tax benefit eligibility risk transfer analysis fiscal reduction 2007 Cassation appeal dismissal sussidio per le spese d'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 1, lett. a) nn. 2 e 4 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
32633; in senso conforme, in motivazione, Cass. 11/08/2020, 16889; 14/10/2020, n.
Art. 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 132, comma 2, n. 4 del codice di procedura civile
Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n.
Art. 118 della disposizione attuada del codice di procedura civile
Art. 111, comma 6 della Costituzione
civ.; dell’art. 111, comma 6, Cost.
Art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile
Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
art. 2697 c.c
Con il terzo motivo la difesa erariale si duole della «Violazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6681/2022
Court dismisses tax refund claim for public transport operator, ruling it operates under a concession rather than a service contract.
Cass. 12/12/2019, n. 32633
In particolare in detta ordinanza s’è evidenziato che p er la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12/12/2019, n. 32633; in senso conforme, in motivazione, Cass.
Cass. 11/08/2020, n. 16889
Cass. 14/10/2020, n. 22156
Cass. 22/10/2021, n. 29504
Cass. 15/09/2021, n. 24977
Cass. 29/01/2016, n. 1778
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4229/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro NORD EST TRASPORTI s.r.l., in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Perrone e Giuseppe Marini, in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Marini in Roma alla via di Villa Sacchetti n.9; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG . LOMBARDIA n. 1422/04/2020depositata il 29 / 0 6 / 20 20 , non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal Consigliere FEDERICO LUME. FATTI DI CAUSA 1. La società Nord Est Trasporti s.r.l. presentava istanza di rimborso Irap per l’anno di imposta 2009, invocando la spettanza della deduzione di cui all’art. 11, comma 1, lett.

a) nn. 2 e 4 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (c.d. «cuneo fiscale»).

2. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza anzidetta, la società lo impugnava con ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano,che lo accoglieva.

3. Avverso la decisione di primo grado interponeva appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia(CTR), l’Amministrazione finanziaria. La CTR respingeva l’appello, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata esaustivamente argomentata; in particolare riteneva di non poter qualificare la fonte del rapporto come concessione (sub specie concessione traslativa), riconducendola piuttosto a due contratti di servizi ai sensi del d.l. 19 novembre 1997, n. 422, mancando il trasferimento del rischio di impresa; disconosceva altresì l’asserito svolgimento di attività, da parte della società, a «tariffa», non essendoessa integralmente remuner at oria, anche in base alla circostanza che l’ente pagava un corrispettivo annuale per i servizi ricevuti, ciò escludendo il rischio di sovracompensazione.

4. Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi di ricorso. La società resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 14 aprile 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’Agenziadelle entrate propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce «Nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente, per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.; dell’art. 111, comma 6, Cost. Illogicità. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

4) cod. proc. civ.»; si contesta la sentenza in scrutinio sotto il profilo della carente motivazione, inidonea a sostenere logicamente e coerentemente il dispositivo, con particolare riferimento alla natura giuridica del rapporto intercorso tra la provincia e la società e alla sussistenza di una tariffa. 1.1. Il motivo è infondato. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero... essa formalmente esista co me parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata(Cass., S U., 7/04/2014, n. 8053). In particolare si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l' iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Nel caso di specie la motivazione esiste graficamente ed esprime una chiara e argomentata ratio decidendi, in diritto e in fatto.

2. Con il secondo motivo si deduce « In subordine: falsa applicazione dell’art. 11 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ.», evidenziando il travisamento, da parte dei giudici, dei concetti di «concessione»da un lato, e « tariffa » dall’altro, ossia dei due requisiti la cui sussistenza congiunta determina l’esclusione dal beneficio fiscale. Con il terzo motivo la difesa erariale si duole della «Violazione dell’art. 2697 c.c. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ.», in quanto la sentenza in scrutinio avrebbe errato nel ravvisare la non remuneratività della tariffa in mancanza della prova del diritto alla deduzione il cui onere era posto a carico del contribuente. 2.1. I due motivi vanno congiuntamente esaminati e sono infondati. La lite da rimborso(relativa all’anno 2009) deve essere definita in base ai principi già espressi dall’ordinanza di questa Corte n. 6681/2022 che, decidendo analoga controversia,tra le stesse parti, per altri anni di imposta (2008,2010, 2011) ha già rigettato analogo ricorso erariale, esprimendo principi pienamente condivisibili.

In particolare in detta ordinanza s’è evidenziato che p er la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12/12/2019, n. 32633; in senso conforme, in motivazione, Cass. 11/08/2020, 16889; 14/10/2020, n. 22156; 22/10/2021, n. 29504; 15/09/2021, n. 24977), « i n tema di Irap, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall’art. 1, comma 266, della l. n. 296 del 2006 (cd. Riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge finanziaria 2007), che ha modificato l’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (cd.

“public utilities”) in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la “ratio” giustificatrice del cd. cuneo fiscale». Alla luce di tale premessa la Corte ha ritenuto conforme a tali principi di diritto le conclusioni della CTR favorevoli alla tesi della societàperché, attraverso l’esegesi dei testi contrattuali, ha stabili to che non si è in presenza di una «concessione»a «tariffa», nella quale è l’utenza a sopportare il costo del servizio, bensì di un appalto di servizi, nel quale è l’ente pubblico che versa un corrispettivo a favore dell’impresa che gestisce l’attività di trasporto.

E tale aspetto, ossia la mancanza delpresupposto giuridico preclusivo del beneficio fiscale (poiché, merita ripeterlo, si tratta di un appalto di servizi e non di una concessione), è già di per sé dirimente ai fini dell’attribuzione dell’agevolazione fiscale, anche a prescindere dal vaglio in ordine al profilo economico del rapporto negoziale, che diviene superfluo. Infatti, il problema della verifica della remuneratività o meno della tariffa, ossia della sua idoneità a scontare il costo dell’Irap e ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’attività, si pone esclusivamente rispetto alle imprese che operano in regime di concessione, non per quelle che (come nel caso della contribuente) svolgono l’attività di pubblico trasporto in virtù di un appalto di pubblico servizio.

Analoghe considerazioni possono essere svolte nel caso in esame, ove la CTR ha qualificato come appalto di servizi il rapporto, in base all’analisi dei testi contrattuali, con accertamento rimasto sotto tale aspetto privo di adeguata censura (donde la infondatezza dell’ulteriore terzo motivo).

4. Di talché, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.29/01/2016, n. 1778). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; c ondanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del