Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished upon loss of subject matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant withdrew the lawsuit and the opposing party requested case termination. The appellant had challenged a tax assessment regarding intercompany transactions with a Swiss entity, citing violations of transfer pricing rules and procedural defects. Since the withdrawal occurred after the State Attorney General also requested termination, the court ruled the case extinguished without examining the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon withdrawal by the appellant, and the unified contribution is not doubled in such cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27777/20 22 R.G. proposto da AZIENDA ELETTRICA TICINESE ITALIA s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Nicola Lucariello (nicolalucariello@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv. Marco Paganuzzi (marcopaganuzzi@ordineavvocati-roma.org), in forza di procura in calce al ricorso, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla via della Scrofa n. 57; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata ex lege in Roma Via d ei Portoghesi 12 , presso L'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG .
LOMBARDIA n. 14 52 / 20 22 depositata il 11/04/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal consigliere Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. L’Azienda Elettrica Ticinese Italia s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione a fini Ires, per il periodo di imposta 2011, maggiori redditi, determinati in base all’art. 110, comma 7, t.u.i.r., in relazione alle transazioni intercorse con la società AET Svizzera per il servizio di interconnessione relativo alla Merchant Line Mendrisio- Cagno, finalizzata al trasporto di energia elettrica (Italia-Svizzera).
La Commissione tributaria provinciale di Milano respin geva il ricorso.
2. Avverso la predetta decisione la società proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che lo rigettava.
3. Invoca la cassazione della sentenza la società, che si affida a cinque motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. In data 3 gennaio 2025, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per conto e nell’interesse dell’Agenzia, istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per avvenuta definizione dell’intero contenzioso pendente. In data 7 marzo2025 la società ricorrente ha depositatorinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con istanza di compensazione delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Vengono proposti cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduce il «s opravvenuto giudicato esterno con riguardo alla fattispecie decisa dalla sentenza impugnata» Con il secondo motivo si deduce la « V iolazione dell’art. 110, comma 7 e 9, comma 3, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per avere i giudici di appello erroneamente interpretato il concetto di indipendenza contenuto nell’art. 110, comma 7, TUIR». Con il terzo motivo, la società lamenta «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c.; 36 D.Lgs. 546/1992; 111 Cost, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
– vizio della motivazione in relazione alla mancata individuazione di NE quale soggetto comparable». Con il quarto motivo viene dedotta «Violazione del principio di arm’s lenghtdi cui agli artt. 110, comma 7 e 9, comma 3, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. nell’applicazione del c.d. profit split method». Con il quinto motivo si censura «Violazione e falsa applicazione degli artt. 110, comma 7 e 9, comma 3 TUIR, nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. con riguardo all’asserita vendita sottocosto di parte della capacità di trasporto».
2. In data 3 gennaio 2025, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per conto e nell’interesse dell’Agenzia, istanza di estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere per avvenuta definizione dell’intero contenzioso pendente. In data 7 marzo 2025 la ricorrente ha deposita to rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con richiesta di compensazione totale delle spese.
3. Deve, dunque, farsi luogo alla declaratoria di estinzione del giudizioper intervenuta cessazione della materia del contendere; le spese sono compensate in ragione della richiesta formulata dalle parti in tal senso. Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità (originaria) o d’improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19071/2018). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e ce