Cassation appeal dismissed as tax agency withdrew appeal via settlement and payment acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's cassation appeal extinguished following a formal withdrawal of the lawsuit. The agency withdrew the appeal in exchange for the company's acceptance of the tax debt and payment, resulting in a mutual settlement. Consequently, the court terminated the proceedings without ruling on the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The cassation appeal is extinguished when the appellant withdraws the suit in exchange for the respondent's acceptance of the debt and payment, leading to a settlement of the dispute.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20231/20 24 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AZIENDA ELETTRICA TICINESE ITALIA s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. Nicola Lucariello (nicolalucariello@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv. Marco Paganuzzi (marcopaganuzzi@ordineavvocati-roma.org), in forza di procura in calce al controricorso, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla via della Scrofa n. 57; -controricorrente- avverso SENTENZA di CO RTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIAn. 1160 / 20 2 3 depositata i l 28 / 0 3 / 20 2 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal consigliereFederico Lume.
FATTI DI CAUSA 1.L’Azienda Elettrica Ticinese Italia s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione, contre distinti avvisi di accertamento a fini Ires (finale 316-2019), Irap (finale 317 - 2019) e addizionale Ires (finale 318 - 2019),per il periodo di imposta 2014, maggiori redditi, determinati in base all’art. 110, comma 7, t.u.i.r., in relazione alle transazioni intercorse con la società AET Svizzera in relazione al servizio di interconnessione relativo alla MerchantLine Mendrisio-Cogno.
La Commissione tributaria provinciale di Milano respingeva i separati ricorsi.
2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, previa riunione dei distinti atti di appello proposti dalla società, li accoglieva, annullando per l’effetto gli avvisi di accertamento impugnati; in particolare, la Corte di secondo grado riteneva preliminare e assorbente il motivo riguardante la rilevanza assunta dal giudicato esterno formatosi sulla sentenza della CTR Lombardia n. 1035/17/2022 relativa all’anno di imposta 2013.
3. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione di tale decisione,con tr e motivi . La societàresiste con controricorso. L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per conto e nell’interesse dell’Agenzia, rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. La società controricorrente ha depositato memoria con cui accetta la rinuncia con istanza di compensazione delle spese. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 14/04/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Vengono proposti tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.P.R. n. 917/1986 nonché degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., censurando la ritenuta sussistenza del giudicato. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., si censura la v iolazione e falsa applicazione degli artt.24 e 111 Cost. e dell’art. 27, comma 2, d.l. n. 137/2020, de gli artt.33, comma 1, e 32, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per nullità della sentenza per motivazione apparente.
2. In data 3 gennaio 2025, l’Avvocatura generale dello Stato depositava, per conto e nell’interesse dell’Agenzia, istanza di estinzione del presente giudizio, allegando nota della Direzione regionale della Lombardia, contenente la rinuncia al ricorso, intervenuta nel quadro di una complessiva conciliazione tra le parti, nella quale era evidenziata l’emissione di atti di autotutela, cui la parte aveva prestato acquiescenza, versando le somme dovute. In data 7 marzo 2025 la società ha depositato atto di adesione alla rinuncia al ricorso, producendo prova del pagamento in acquiescenza, chiedendo la compensazione delle spese. Deve, dunque, farsi luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio; le spese sono compensate in ragione della concorde richiesta delle parti. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la mat