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Ordinanza Interlocutoria — n. 16107/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to examine notification rules for tax assessments to bankrupt individuals post-recovery.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16107/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new hearing to address complex notification issues regarding tax assessments sent to a bankrupt individual after their recovery. The lower court held that notifying only the bankruptcy trustee was sufficient when the trustee timely challenged the debts, rendering the debtor's lack of notice irrelevant. The Court found the specific facts involving a delayed judgment and the debtor's unique status required further examination before applying the established rule. Consequently, the appeal was declared inadmissible for lack of proper procedural focus, necessitating a fresh review of the notification obligations.

Regesto Legislator

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Art. 42, 43, 44 RD 267/1942; Art. 6 Statuto Contribuenti 2000; Art. 24 Cost.; Art. 25 DPR 602/1973; Art. 2909 c.c.: When a bankrupt individual is notified of tax assessments solely to the trustee without knowledge of the proceedings, the court must examine whether the trustee's timely challenge and the subsequent finality of the decision justify the lack of direct notification to the debtor upon recovery.

Parole chiave

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tax notification rules bankruptcy trustee duties debtor recovery status judicial finality effect procedural notification defects tax assessment validity remand for new hearing notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 42 RD 267 del 1942
Art. 43 RD 267 del 1942
Art. 44 RD 267 del 1942
Art. 360 c.p.c.
42, 43 e 44 RD 267 del 1942, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 6 Statuto dei diritti del Contribuente 2000
Art. 24 Cost.
Art. 25 DPR 602 del 1973
Art. 2909 c.c.
articolo 2909 c.c
602 del 1973 e dell’articolo 2909 c.c.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 20589-2022, proposto da: CASSONE Claudio, c.f. CSSCST62L17L049Q, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Barnaba Tortolini, presso il dott. Alfredo Placidi, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Magno- Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 237/29/2022della Commissione tributaria regionale della Puglia,sez. staccata di Taranto, depositata il 4 . 0 2 .20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22 otto bre 2024dal Consigliere dott.

Francesco Federici, sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Sostituto procuratore generale dott.Tommaso Basile , che ha chiesto il rigetto del ricorso, sentite le parti presenti, che hanno precisato le conclusioni, Accertamento -Tributi per annualità anteriori al fallimento – Fallito tornato in bonis – Notificazioni al fallito –Omissioni –Conseguenze -Limiti RGN 20589/2022 Consigliere rel. Federici FATTI DI CAUSA Cassone Claudio impugnò la cartella di pagamento, del complessivo importo di € 65.947,07, derivante da crediti erariali a titolo di Iva per le annualità 1990 e 1991, i cui avvisi d’accertamento erano stati notificati il 25 novembre 1993.

La notifica degli atti prodromici era stata eseguita presso il curatore del fallimento del Cassone, fallimento dichiarato l’8 ottobre 1993. Il curatore aveva proposto distinti ricorsi avverso gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, rigettati con sentenze nn. 143 e 144 del 16 aprile 2009. A tale data il fallimento era stato tuttavia già chiuso (24 marzo 2003). Le sentenze non furono pertanto appellate dal curatore, così che, nella prospettazione erariale, divennero definitive l’1 giugno 2010. Il Cassone, pertanto, sull’assunto che sia de i prodromici avvisi d’accertamento,sia delle decisioni passate in giudicato, non aveva mai avuto conoscenza, impugnò la cartell a dinanzi alla Commissio ne tributaria provinciale di T aranto, che ne accolse le ragioni con sentenza n. 558/03/2012.

L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate fu a sua volta accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, con sentenza n. 237/29/2022, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che la notifica degli atti impositivi al solo curatore e non anche al fallito -al quale pur in via eccezionale essi andavano notificati, quando relativi ad annualità d’imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento, e dei cui debiti il fallito avrebbe potuto o dovuto rispondere una volta tornato in bonis- costituisce una mera irregolarità non incidente sulla validità della notifica eseguita, quando il curatore non sia rimastoinerte.

Che il curatore aveva tempestivamente impugnato gli avvisi, così che andava esclusa ogni sua inerzia, e che al rigetto del ricorso dal medesimo proposto era seguito il passaggio in giudicato delle due decisioni, che pertanto costituivano titolo alla emissione del ruolo e delle cartelle anche nei confronti del debitore nelle more tornato in bonis. Il ricorrente ha chiesto la cassazione della decisione, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. La causa, rinviata dall’adunanza camerale del 22 novembre 2023 alla pubblica udienza del 22 ottobre 2024, all’esito della discussione e delle RGN 20589/2022 Consigliere rel.

Federici conclusioni rassegnate dalla Procura generale e dalle parti presenti, è stata trattenuta in decisione. RAGIONIDELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43 e 44 RD 267 del 1942, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Il giudice d’appello, nel reputare che il fallito ha diritto ad impugnare l’avviso d’accertamento solo nell’ipotesi di inerzia del curatore,nel caso di specie non verificatasi, erroneamente non avrebbe tenuto conto chegli atti impositivi, anche in relazione ai riflessi di carattere sanzionatorio conseguenti alla definitività dell’attoe al ritorno in bonisdel fallito, devono essere sempre notificat i al curatore ed al fallito; con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente, approvato con la legge 27 luglio 2000 n. 212, nonché dell’articolo 24 Costituzione, commi 1 e 2, in relazione all’articolo 360 comma 1 del c.p.c.

La pronuncia sarebbe erronea laddove afferma che l’omessa notifica dell’atto impositivo al fallito non determinerebbe nullità o irritualità, qualora il curatore abbia comunque provveduto alla sua impugnazione, atteso che l’obbligo di notificazione al fallito avrebbe solo carattere strumentale per l’ipotesi di inerzia della curatela; con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’articolo 2909 c.c. in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c.La sentenza avrebbe erroneamente affermato che il contribuente non poteva dolersi della mancata notificazione dell’avviso d’accertamento per contestare l’andella pretesa tributaria, fatta valere nei suoi confronti mediante la notifica della cartella.

Preliminarmente, sirileva la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine dell’approfondimento delle questioni che investono la peculiare fattispecie, nella quale, pur escludendosi l’inerzia del curatore fallimentare, che ha infatti impugnato gli avvisi d’accertamento dando inizio ad un contenzioso con l’Agenzia delle entrate , la sentenza della commissione tributaria provinciale, mai impugnata,è tuttavia intervenuta molti anni dopo la chiusura del fallimento, eil debitore, tornato in bonis, è stato destinatario di una cartella esattoriale, senza aver mai ricevuto comunicazione, durante il fallimento, degli atti impositivi indirizzati alsolo fallimento.

RGN 20589/2022 Consigliere rel. Federici P.Q.M Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.