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Decreto — n. 16086/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of opposition to tax authority's declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 16086/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished after the tax authority formally notified the declaration of extinction of litigation. The parties argued regarding the procedural timeline and the validity of the administrative act triggering the extinction. The court ruled that the statutory requirements for extinction were met, leaving the process terminated without further judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished when the administrative act declaring the extinction of litigation is notified and no party requests the fixing of a hearing within the prescribed time limits.

Parole chiave

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extinction of litigation tax authority declaration civil procedure termination lack of opposition statutory time limits procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1370/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro LOGISTICA BALDINI SEVERINO SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato TUGAL ARIF GUGLIELMOe dall'avvocato DE BENEDICTIS ATTILIO nonché contro EQUITALIA CENTRO SPA GRUPPO EQUITALIA SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato CALDO LORENZO unitamenteall'avvocato ANTONELLI DANIELE avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. ABRUZZO n. 563/ 02/ 2016 depositata il 07/06/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/05/2025 La Pres