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Decreto — n. 16081/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as proceedings extinguished due to lack of required deposit under Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 16081/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the appellant failed to deposit the required amount for the simplified definition procedure. The Agenzia delle Dogane appealed a lower court's judgment against Azienda Energia e Gas, arguing the process should continue despite the missing deposit. The court ruled that without this specific payment mandated by Law 197/2022, the legal process automatically terminates.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The proceedings are extinguished if the party fails to deposit the amount required for the simplified definition procedure, unless they request a hearing to fix the deadline.

Parole chiave

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procedural extinction simplified definition procedure Law 197/2022 tax deposit requirement Cassation dismissal imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione imposta sull'utile imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, L. n. 197/2022
Art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
Art. 1, comma 200, L. n. 197/2022
Art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8436/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro AZIENDA ENERGIA E GAS SOC COOP, rappresentata e difesa dall’avvocato PURI PAOLO unitamente all'avvocato MULA ALBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PIEMONTE n.923/ 05/ 2019 depositata il 04/09/2019 , con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/05/2025 La Presi