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Decreto — n. 16071/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses customs agency appeal as tax procedure extinguished due to lack of required deposit.

Numero d'incarto Decreto — n. 16071/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinguished because the Customs Agency failed to deposit the specific denial required under Article 1, paragraph 200, of Law 197/2022. While the Agency argued for a review of the tax assessment, the procedural defect triggered automatic termination under Article 1, paragraph 198, of the same law. Consequently, the Court dismissed the appeal and assigned the costs to the party that had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 L. 197/2022; Art. 1, comma 200 L. 197/2022: Failure to deposit the statutory denial for tax facilitation procedures results in the automatic extinction of the legal process.

Parole chiave

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tax procedure extinction customs agency appeal Law 197/2022 procedural defect costs allocation monopolio di Stato controllo degli aiuti di Stato disciplina dei servizi digitali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, L. n. 197/2022
3275/07/2019 depositata il 29/05/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
3275/07/2019 depositata il 29/05/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 200, L. n. 197/2022
3275/07/2019 depositata il 29/05/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
3275/07/2019 depositata il 29/05/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 851/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro LOGISPIN AUSTRIA GMBH, rappresentata e difesa dall’avvocato LARGAJOLLI VITTORIO e dall'avvocato DOSSENA AUGUSTO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 3275/07/2019 depositata il 29/05/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 28/05/2025 La Presi