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Ordinanza Interlocutoria — n. 16058/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax judgment finality and defense rights for silent partner.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16058/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the interlocutory order against the Regional Tax Commission's decision to declare the appeal inadmissible. The appellant, a silent partner, argued that the court erred in applying res judicata to his separate tax claim after previously ruling he lacked standing in the corporate audit. The court found that the lower court correctly identified the procedural bar preventing the partner from contesting the corporate tax assessment while his personal tax claim remained open.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The court must distinguish between the res judicata of a corporate tax judgment and the separate personal tax liability of a silent partner, refusing to declare the personal appeal inadmissible solely because the corporate judgment was dismissed for lack of standing.

Parole chiave

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silent partner standing res judicata tax personal vs corporate tax inadmissibility appeal tax audit procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, num.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, num.
Art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, e quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 24, comma 2 Cost.
Art. 111, comma 2 Cost.
Art. 5, commi 1 e 2 d.P.R. n. 917/1986
600, un reddito imponibile d’impresa di € 261.800,00, con imputazione pro-quota ai singoli soci ex art. 5 d.P.R.
art. 5 d.P.R. n. 917/1986
per imputazione diretta ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986, per l’annualità 2004.
art. 2909 c.c
Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
art. 112 c.p
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, e quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.

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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6600/2016R.G. proposto da: LEONI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Coggiatti e dall’avv. Jasmine Bettinelli in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Lombardia n. 3732/01/2015, depositata il 3 settembre 2015; AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF 2004. R.G. N.6600/2016 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate –Ufficio di Legnano notificava alla società Millennium di Krakowian Marcin C. s.a.s. (della quale Leoni Stefano era socio accomandante fino al 2 dicembre 2005) avviso di accertamento n. R1M020D002218/2007, con il quale veniva accertato induttivamente nei confronti della predetta società, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un reddito imponibile d’impresa di € 261.800,00, con imputazione pro-quota ai singoli soci ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e recupero nei confronti della società di maggiori imposte IVA e IRAP, oltre alle relative sanzioni. 1.1.

Leoni Stefano, in qualità di socio accomandante della Millennium s.a.s., proponeva ricorso avverso tale avviso di accertamento (notificatogli in data 22 giugno 2007) dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, con sentenza n.270/36/2008 del 20 novembre 2008, lo rigettava. Interposto gravame da Leoni Stefano, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 64/01/2010, depositata il 13 aprile 2010, dichiarava inammissibile il ricorso originario proposto dal Leoni in nome e per conto della Millennium s.a.s., in quanto essendo egli socio accomandante, risultava impossibilitato a svolgere funzioni rappresentative per conto della società.

Tale ultima sentenza non veniva impugnata, passando quindi in cosa giudicata. R.G. N.6600/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 1.2. Nelle more del giudizio avverso l’avviso di accertamento societario, l’Agenzia delle Entrate notificava, in data 23 maggio 2008, a Leoni Stefano avviso di accertamento n. R2W010300243/2008, relativo ai redditi di partecipazione nella Millennium s.a.s. per imputazione diretta ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986, per l’annualità 2004.

2. Avverso tale avviso di accertamento Leoni Stefano proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese la quale, con sentenza n. 80/03/2009, depositata il 10 giugno 2009, lo rigettava.

3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 63/01/2010, depositata il 12 aprile 2010, rilevato che non erano stati evocati in giudizio la società Millennium s.a.s. di Krakovian Marcin e lo stesso Krakovian Marcin quale socio accomandatario, rimetteva la causa dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese per l’integrazione del contraddittorio. A seguito quindi di riassunzione nei confronti della Curatela del Fallimento Millennium s.a.s., nelle more dichiarata fallita, e di Krakovian Marcin, la Commissione Tributaria Provinciale di Varese, con sentenza n. 182/03/2014, depositata il 24 marzo 2014, rigettava il ricorso proposto da Leoni Stefano, con compensazione delle spese di lite.

4. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 3732/01/2015, pronunciata il 13 luglio 2015 e depositata in segreteria il 3 settembre 2015, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. R.G. N.6600/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Leoni Stefano, sulla base di quattro motivi (ricorso notificato l’8 marzo 2016). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Con decreto del 2 dicembre 2024 è stata fissata per la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza in camera di consiglio del 19 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. Ilricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso Leoni Stefano eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., nonché dell’art. 5, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’arto 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, che la C.T.R., rilevando l’asserito passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio avente ad oggetto l’accertamento del maggior reddito nei confronti della società di cui Leoni era stato socio accomandante, aveva, di fatto, inibito al contribuente l’esercizio del diritto di difesa in merito alla pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti, avendo omesso di esaminare le diverse censure proposte in punto di illegittimità della determinazione del maggior reddito d’impresa ed erroneamente ritenuto che lo stesso contribuente avesse compiutamente svolto le proprie difese nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento societario, non tenendo conto, peraltro, che tale giudizio si era concluso senza l’esame delle R.G.

N.6600/2016 Cons. est. Valentino Lenoci difese del Leoni, in quanto ritenuto non legittimato a formulare contestazioni in merito alla legittimità e correttezza del maggior reddito societario. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 5, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Rileva, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto formatosi il giudicato sul maggior reddito accertato nei confronti della società, non avendo la stessa Corte, nel separato giudizio riguardante l’accertamento societario, preso in esame e pronunciatosi sulle doglianze sollevate dal socio Leoni in merito alla determinazione del maggior reddito societario, essendosi limitata ad emettere una pronuncia di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva del ricorrente. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, e quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice di rito. Rileva, in particolare, che, avendo la Corte territoriale ritenutosi formato il giudicato sostanziale in ordine alla determinazione del maggior reddito societario, la stessa Corte aveva omesso di pronunciarsi in merito alle diverse e concorrenti censure riguardanti l’accertamento del reddito personale del socio. 1.4. Con il quarto motivo, infine, Leoni Stefano eccepisce nuovamente nullità della sentenza per omessa pronuncia, e R.G.

N.6600/2016 Cons. est. Valentino Lenoci quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice. Deduce, in particolare, che, sempre per il preliminare ed assorbente assunto secondo cui si sarebbe formato il giudicato sostanziale in merito alla determinazione del maggior reddito della società, la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi in merito alla eccepita illegittimità del metodo di accertamento del maggior reddito societario.

2. Così delineati i motivi di ricorso, rileva la Corte che appare necessario acquisire i fascicoli delle fasi di merito, al fine di verificare l’integrità del contraddittori