Cassation appeal dismissed due to failure to deposit the contested regional court judgment in the case file.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by CIS Trasporti s.n.c. inadmissible because the contested judgment from the Regional Tax Court of Calabria was missing from the physical file. Although a PDF file was attached, it contained the wrong decision from the Provincial Tax Court, failing to meet the procedural requirement of submitting the specific judgment under appeal. Consequently, the Court ruled the appeal procedurally impossible and ordered the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the contested decision is not deposited in the case file, as the Court must verify the existence of the judgment to examine the merits.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.627/2022 R.G. proposto da C.I.S. TRASPORTI SNC DI CHIAPPETTA C., domiciliata “ex lege” in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato FAILLACE TERESA MARIA (FLLTSM69L46D086P) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA - CATANZARO n.1729/2021 depositata i l 17/05/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. FATTI DI CAUSA Dal ricorso per cassazione di CIS Trasporti s.n.c. di Chiappetta C., in punto di fatto, emerge quanto segue: In data 5.12.2016 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza – Ufficio Controlli notificava alla società CIS Trasporti snc di Chiappetta C., di seguito CIS, l'avviso di Accertamento n. TD3020203143/2016 […], nel quale avvisava di aver proceduto al controllo della posizione fiscale della società per l’anno d’imposta 2011, comunicando […] di avere effettuato una “ricostruzione dei componenti di costo dichiarati ai fini della determinazione dell'utile d'esercizio riportato al rigo F24 della dichiarazione per l'anno di imposta 2011 e degli altri costi dedotti in dichiarazione” […]. l'Ufficio contestava la violazione dell'art. 109 TUIR, degli artt. 8, 25 e 26 D.
L.vo n. 446/1997, dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 e del D.P.R. n. 444/1997. In particolare, richiamando il disposto e l'interpretazione dell'art. 109 TUIR, l'Agenzia sosteneva che la deduzione dei costi relativi all'acquisto di carburante era avvenuta in assenza dei requisiti di certezza, determinabilità ed inerenza […]. Tanto premesso l'Agenzia formulava due rilievi: 1 –relativamente alla circostanza che la CIS aveva portato in bilancio, quale componente negativo di reddito, il complessivo importo di €.8.166,66 + IVA al 20% per €.1.633,34 per acquisto carburante ma che “i documenti giustificativi di spesa risultano essere fatture emesse dove nel prospetto delle singole fatture risulta compilata la sola indicazione della quantità erogata e data di emissione dei documenti, buoni carburante, mentre non vengono riportati su nessun elenco i dati relativi ai Km prima del rifornimento e successivi”.
Di conseguenza, secondo l'Agenzia era impossibile “stabilire se il consumo di carburante sia stato utilizzato per finalità estranee all'esercizio d'impresa, non avendo riscontro dei chilometri effettuati con il carburante prelevato” e quindi le relative fatture non venivano ritenute “documento legittimante ai fini della deduzione del relativo costo e della detraibilità dell'IVA” (v. pag. 11 dell'avviso di accertamento); 2 –relativamente alla circostanza secondo cui “dall'esame delle fatture d'acquisto risulta che la ditta ha dedotto ulteriori costi di carburante attraverso “schede carburante” che non rispettano i requisiti di cui al DPR 444/1997” ma contestando che “tale documentazione non può essere ritenuta valida ai fini contabili/fiscali poiché l'art. 6 del DPR 444/1997, come modificato dal comma 109 della legge finanziaria 2006 stabilisce che la disciplina della scheda carburante non si applica, tra gli altri, nei confronti degli autotrasportatori di cose “per conto terzi ”, categoria nella quale rientra(va) appunto la CIS in quanto “iscritta all'Albo istituto con legge 6 giugno 1974 n. 298 al n. 49168 della Provincia di Cosenza AUT. n. 243 SAR del 24/7/1985”.
L'Agenzia ha quindi ritenuto che le schede carburante “allegate alla documentazione presentata in ufficio ed esposte della Dichiarazione Unico SP 2012, A.I. 2011” non potessero essere considerate elementi negativi di reddito […]. Pertanto, veniva recuperato a tassazione ai fini IRPEF - IRAP il complessivo importo di €.318.357,02 di cui €.8.166,66 per “fatture non documentate” ed €.310.190,36 per “schede carburante non valide”, mentre ai fini IVA veniva recuperata l'imposta illegittimamente detratta per il complessivo importo di €.64.472,98 di cui €.1.633,34 per fatture non documentate ed €.62.839,64 per schede carburante non valide.
Seguiva quindi l’accertamento di maggior reddito ai fini delle ii.dd. ed ii. con l’irrogazione di sanzione unica. Con sentenza n. 4013/2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, adita impugnatoriamente dalla contribuente, rigettava il ricorso. Riferisce ancora il ricorso che la CTR Calabria, con sentenza n. 1729/2021, emessa in data 24.4.2021 e depositata in segreteria in data 17.5.2021, rigettava l'appello [della contribuente] e confermava la sentenza di primo grado. Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 444/1997, dell'art. 109 tuir c.p.c., dell'art. 8 d.l.vo n. 446/1997, dell'art. 54 del d.p.r. n. 633/1972, dell'art. 39, comma 2 dpr 600/1973 e dell’art 55 dpr 633/1972, nonché dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.” Il ricorso è improcedibile. Invero nel fascicolo cartaceo non risulta depositata la sentenza della CTR della Calabria oggetto di ricorso per cassazione.
Nel fascicolo telematico risulta allegato un file .pdf denominato “Sentenza_CTR_1729_2021_con_attestazione_5223472”: file che, tuttavia, una volta aperto, mostra la sentenza della CTP di Cosenza n. 4013/2019. Ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto (3). Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:
1. il decreto di concessione del gratuito patrocinio (1);
2. copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta […]. Il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità giustifica, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese del grado. Nondimeno la contribuente è tenuta al versamento del cd. doppio contributo. P.Q.M Dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p