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Ordinanza Interlocutoria — n. 16033/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case for joint hearing with revocation appeal due to procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16033/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayers' appeal against the second-instance tax court's decision confirming tax assessments. The taxpayers argued for a joint hearing with a separate revocation appeal, but the court found no legal grounds to combine the proceedings. Consequently, the case was remanded to the original docket for joint treatment.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When a revocation appeal is filed against a second-instance judgment, the cassation appeal must be remanded for joint hearing if statutory time limits for cancellation office communication are not met.

Parole chiave

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joint hearing requirement revocation appeal connection cancellation office time limits tax appeal procedure remand for joint treatment recupero delle spese esecutive contenzioso tributario ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis.1 c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
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Testo completo

guente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14684/2024R.G. proposto da STUDIO PINCELLI E ASSOCIATI, VITTORIO PINCELLI, GIAN LUIGI FIACCHI, LORENZO LEONE, STEFANO MUNARI, GUIDO PINCELLI, MAURIZIOTOSTATI, tutti rappresentat i e difes i dall’Avv. Antonio Io- rio ( pec: antonioiorio @ordineavvocatiroma.org ) , elettivamente do- miciliatapresso il suo studio in Crescenzio n. 14 , Roma ; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ;

Oggetto: ricorso cassa- zione -sentenza oggetto di domanda di revoca- zione -connessione –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di g iustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna n. 1237 / 10 /20 23 , depositata il 31.12.2023e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia - Romagnan. 1237/10 /20 23 depositata il 31 . 12 .20 23 veniva accolto l’appelloprincipale dell’Agenzia delle Entrate e rigetta t o l’appello in- cidentaleproposto da llo Studio Pincelli Associati, nonché da Gian LuigiFiacchi, Lorenzo Leone, Stefano Munari, Guido Pincelli, Vittorio Pincelli,Maurizio Tostati, avverso la sentenza della Commissione t ri- butariaprovinciale di Modena n. 89 / 3 /201 9 , la quale aveva riunito e parzialmente accolto i ricors i introduttivi propost i dai contribuenti avverso sette avvis i di accertamento relativ i all’anno di imposta 2012,il primo nei confronti della società per II.DD.

IVA e sanzioni e , irestanti, nei confronti dei soci per IREPF in relazione alle rispettive quotedi partecipazione nella società. 2.Le riprese traevano origine da controlli operati dall’Agenzia delle Entrate,che portavano al recuper o a tassazione di costi non inerenti, di costi indeducibili ai fini delle II.DD. secondo gli artt. 53 - 54 del d.P.R.n.917/86, derivanti da sovrafatturazione di servizi e, dunque, operazioni parzialmente oggettivamente inesistenti, nonché di IVA indebitamentedetratta. 3.Il giudice di prime cure annullava tutti i rilievi, fatta eccezione per quellorelativo alle spese di viaggio a Capoverde, ritenute non dedu- cibiliin quanto derivanti da una consulenza per un progetto immo- biliareche non si era concluso.

Il maggior reddito dello Studio Pincelli perl’anno 2012 veniva quindi rideterminato in euro 13.687,82, im- putatipro quota per il maggior reddito in capo agli associati . 4.Il giudice d’appello , disattese le difese dei contribuenti e l’appello incidentale,confermava integralmente le riprese di cui agli avvisi di accertamentoimpugnati. 5.Avverso la sentenza d’appello ha nno proposto ricorso per Cassa- zionei contribuent i deducendo sei motivi , cui replica l’Agenzia delle Entratecon controricorso . In data 12.3.202 5 i ricorrenti hanno pro- posto istanza di riunione con ricorso connesso, iscritto all’rg n.2206/2025e, il giorno successivo, hanno depositato memoria illu- strativaex art.380 bis.1. cod. proc. civ. .

Considerato che: 1.In via pregiudiziale, il Collegio dà atto della nota di deposito del 12.3.2025in cui i ricorrenti rendono noto che, nelle more dell’impu- gnazionein Cassazione , hanno proposto ricorso per revocazione nei confrontidella sentenza impugnata . I l ricorso è stato rigettato dalla CGT di secondo grado con sentenza n.1068/2024 emessa il 18.11.2024 e d è stata oggetto del ricorso per Cassazione iscritto all’rgn.2206/2025 , processo in relazione al quale hanno avanzato richiestadi riunione. 2.Sussiste connessione pregiudiziale tra i due processi, perché se il ricorsoiscritto all’rg n.2206/2025 , avverso la sentenza della CGT di secondogrado avente ad oggetto la domanda di revocazione , fosse accolto, la pronuncia sarebbe suscettibile di incidere sulla sentenza oggettodel presente ricorso e , dunque , sull’esito del presente giudi- zio. 3.Non essendovi i termini di legge per le comunicazioni di Cancelle- riaai fini della chiesta trattazione congiunta ed eventuale riunione deidue processi , il presente ricorso dev’essere rinviato a nuovo ruolo pertrattazione congiunta ed eventuale riunione con il ricorso iscritto all’rgn. 2206/2025.

P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per trattazione cong