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Ordinanza — n. 15939/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court rejects appeal against inductive income assessment based on eBay auction activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15939/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Paolo Serafini's appeal against a tax authority decision to assess income from eBay auctions. The court held that the administrative action violated no constitutional principles regarding objectivity or equity. It ruled that the tax authority correctly applied inductive assessment methods without needing specific motivation when relying on general incoherence in the taxpayer's records.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 24, 97, 113 Cost.; Art. 1 DPR 600/1973: The tax authority may employ inductive assessment methods based on presumptions of gravity, precision, and concordance when accounting records are formally correct but substantively unreliable, without requiring specific motivation for utilizing data derived from the taxpayer's own declarations.

Parole chiave

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inductive tax assessment eBay auction income accounting record incoherence administrative objectivity capacity to contribute tax appeal dismissal presumption of income indagine fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, number 3 of the Code of Civil Procedure
In primo luogo, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n.
Art. 24, 97, and 113 of the Constitution
Art. 1, first paragraph, of Law No. 241 of 1990
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Art. 1470 and 2195 of the Civil Code
Art. 39, paragraph 1, letter d), of D.P.R. No. 600 of 1973
Ed infatti, in tema di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del d.P.R.
Art. 39, paragraph 2, of D.P.R. No. 600 of 1973
Ed infatti, in tema di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del d.P.R.
Art. 13, paragraph 1-quater, of D.P.R. No. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. T., n. 16528/2024
Cass. T., n. 16528/2024).
Cass. V, n. 30378/2019
Cass. V, n. 37/2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32257/2019 R.G. proposto da SERAFINI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FAMAGOSTA, 6, presso lo studio dell’avvocato FUSO ANNALISA (FSUNLS71T58H501C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . LAZIO n. 1760/2019 depositata il 21/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il contribuente Paolo Serafini era destinatario di pvc in data 26 gennaio 2010, redatto dalla Guardia di Finanza di Ladispoli, relativo agli anni di imposta dal 2004 al 2009, da cui scaturiva, fra l’altro, avviso di accertamento per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, con ripresa a tassazione a fini Irpef, Irap ed Iva, nonché per sanzioni da omessa istituzione delle scritture contabili. Nello specifico, veniva contestata attività abituale di compravendita di beni, mediante aste sulla piattaforma “Ebay”, in assenza di contabilità e di versamento di imposte.

Reagiva il contribuente con plurime eccezioni avverso il calcolo induttivo del reddito ripreso a tassazione, contestando che la partecipazione alle aste equivalesse a maturazione di ricchezza ed indice di capacità contributiva, senza però trovare apprezzamento delle proprie ragioni nei gradi di merito, qui interessanti principalmente il 2009. Donde ricorre per cassazione, affidandosi ad unico mezzo, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni, con l’assistenza di nuovo difensore.

Il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore Generale dott. Aldo Cenniccola, ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSDIERATO In via preliminare, non vi è luogo a dar corso all’istanza di rinvio proposta dal nuovo difensore al momento della sua costituzione, considerato che ha avuto modo di spiegare adeguate difese, depositato articolata memoria nei termini di legge.

1. Viene proposto unico motivo di ricorso. 1.1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile, per violazione falsa applicazione dei principi di obiettività, certezza ed equità dell'azione amministrativa fissata dagli articoli 24,97 e 113 della Costituzione; dei criteri di efficacia e di trasparenza dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 1, primo comma, della legge numero 241 nel 1990, degli articoli 1470 e 2195 del codice civile. Viene poi fatto riferimento, nel corpo del motivo, ad altre sentenze rese da diversa sezione della medesima CTR, riguardanti diversi periodi di imposta, ove il contribuente Paolo Serafini ha visto accolte le proprie ragioni.

2. Il motivo non può essere accolto. 2.1. In primo luogo, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. S.U. n. 25573/2020). 2.2. Altresì non ha fondamento la censura di violazione dei principi dell’azione amministrativa e la ricostruzione in assenza di prove da parte dell’Ufficio (pag. 17 del ricorso).

Ed infatti, i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, nella ipotesi che il contribuente ometta di presentare la dichiarazione, "la legge abilita l'Ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti" (Cass. n. 19174/2003; n. 2605 /2000): ciò comporta l'inversione dell'onere della prova, spettando al contribuente - che nel caso di specie non vi ha provveduto, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito - fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio (cfr.

Cass. n. 9755 /2003; n. 17016 /2002). (Così Cass. V., n. 18865/2005). Va comunque ricordato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ma anche quello per procedere con l'accertamento induttivo "puro", fondato su presunzioni cd. "supersemplici", prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, comma 2 (tra cui, la mancata esposizione dei redditi), il quale, inoltre, costituendo una facoltà per l'Amministrazione, può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l'utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva (cfr.

Cass. T., n. 16528/2024). 2.3. Infine, non ha fondamento il richiamo alle pronunce favorevoli in diverse annualità. Ed infatti, in tema di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'irrilevanza della fonte di acquisizione delle notizie non consente all'Ufficio di prescindere dall'inerenza di queste ad un determinato specificoperiodo d'imposta, attesa l'autonomia di ciascunperiodo d'imposta, con la conseguente illegittimità della presunzione della costanza di reddito in anni diversi da quello per il quale è stata accertata la produzione di un determinato reddito (Cass.

V, n. 30378/2019). Altresì, nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomiadei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinatoperiodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili daperiodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità diperiodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Cfr.

Cass. V, n. 37/2019).

3. In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.millequattrocento/00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di c