Ordinanza — n. 15935/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21165/2021 del ruolo generale, proposto DALLA ASSOCIAZIONE NUOVA SCUOLA SERENA (codice fiscale 97103550584), in persona del Presidente del Consiglio direttivo, pro tempore, Claude Woznik, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. Antonio Preteroti (codice fiscale PRT NTN 80M14 H224 O). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, e l’AGENZIA DELLE F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a :
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 112 c.p, articolo 112 c.p; Ordinanza — n. 15935/2025 — snciv · Corte di Cassazione: L'Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma è restata intimata RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, ponendo in evidenza che con l'atto di appello era stata chiaramente denunciata la nullità della sentenza impugnata per essersi pronunciata su atti diversi da quelli impugnati.F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21165/2021 Numero sezionale 2129/2025 2.
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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21165/2021 del ruolo generale, proposto DALLA ASSOCIAZIONE NUOVA SCUOLA SERENA (codice fiscale 97103550584), in persona del Presidente del Consiglio direttivo, pro tempore, Claude Woznik, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. Antonio Preteroti (codice fiscale PRT NTN 80M14 H224 O). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, e l’AGENZIA DELLE F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a :
A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21165/2021 Numero sezionale 2129/2025 ENTRATE-RISCOSSIONE (codice fiscale 13756881002), Numero di raccolta generale 15935/2025Data pubblicazione 14/06/2025 rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587). - INTIMATE - NONCHÉ l’AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. ROMA (codice fiscale 054458910004), in persona del legale rappresentate pro tempore. - INTIMATA– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 278/3/2021, depositata il 19 gennaio 2021, non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 25 marzo 2025. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia sono le pretese consacrate nelle cartelle di pagamento e successiva intimazione indicate in atti, concernenti vari crediti di natura tributaria.
2. La Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello, perché «[…] carente in ordine alla esposizione dei fatti, all'oggetto della domanda e ai motivi specifici dell'impugnazione, indicazioni mancanti o quantomeno meno incerte ai sensi del citato art. 53 […]. Tutto ciò, ponendo in evidenza che l'appello non aveva tenuto conto dei motivi della decisione impugnata, in quanto la contribuente aveva impugnato la sentenza di primo grado, evidenziando che il primo Giudice aveva errato nel ritenere regolare la notifica dell'intimazione di pagamento e delle F i r m a t o D a :
S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21165/2021 Numero sezionale 2129/2025 sottese cartelle di pagamento, sostenendo – l’istante Numero di raccolta generale 15935/2025- che, in Data pubblicazione 14/06/2025 realtà, la notifica di detti atti non sarebbe mai avvenuta presso la sede legale dell'associazione. Senonché – a dire del Giudice d’appello - la sentenza di primo grado non si era, in realtà, espressa sulla legittimità delle intimazioni di pagamento e delle relative cartelle come indicato nell'atto di appello, bensì sulla legittimità di un atto completamente diverso, vale a dire il pignoramento verso terzi.
3. Con ricorso notificato in data 16 luglio 2021 l’Associazione Nuova Scuola Serena impugnava tale pronuncia sulla base di quattro motivi, successivamente depositando, in data 14 marzo 2025, memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.
4. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, davano atto di non essersi costituite nel termine, riservandosi la facoltà di partecipare all’udienza di discussione della causa.
5. L'Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma è restata intimata RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, ponendo in evidenza che con l'atto di appello era stata chiaramente denunciata la nullità della sentenza impugnata per essersi pronunciata su atti diversi da quelli impugnati.F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21165/2021 Numero sezionale 2129/2025 2.
Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, in Numero di raccolta generale 15935/2025Data pubblicazione 14/06/2025 relazione all'articolo 360 primo comma, num. 4 e 3, c.p.c., la nullità della sentenza e la falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma Cost., 36, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., contestando la sussistenza di una motivazione del tutto apparente della sentenza di appello poiché riguardante atti del tutto estranei rispetto a quelli impugnati dalla ricorrente.
3. Con la terza ragione di contestazione l'istante ha denunciato, in relazione all'articolo 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativo agli atti effettivamente impugnati in giudizio, nonché la natura meramente apparente della motivazione della sentenza.
4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente ha contestato, con riguardo al parametro censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c., la violazione falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 in quanto la sentenza impugnata non si è minimamente pronunciata sugli atti, fatti e motivi dedotti dalla ricorrente.
5. Il ricorso va accolto in relazione al suo quarto motivo, il cui esame assorbe lo scrutinio delle altre, pur connesse, censure, siccome tutte ruotanti intorno alla contestazione di fondo mossa alla sentenza impugnata, basata sul rilievo secondo il quale essa risulterebbe del tutto disancorata o «sconnessa» (così nella memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.) rispetto al contenuto dei motivi di appello, così rimproverandosi alla Commissione regionale di aver compiuto lo stesso errore commesso dal primo Giudice, il quale aveva deciso la controversia senza tenere conto del suo specifico oggetto e dei motivi di impugnazione.F i r m a t o D a :
S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21165/2021 Numero sezionale 2129/2025 6. Ai fini dell'autosufficienza dei motivi di ricorso, l’istante Numero di raccolta generale 15935/2025Data pubblicazione 14/06/2025 ha ricordato che avverso l'intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle era stato proposto ricorso per sentir dichiarare l'inesistenza, la nullità, l’invalidità e/o inefficacia di detti atti in considerazione della mancata notifica di essi presso la sede legale dell'associazione.
Senonché – ha rammentato la contribuente - la sentenza di primo grado, in termini avulsi rispetto all'oggetto del giudizio, ha deciso la causa facendo riferimento ad un preteso atto di pignoramento presso terzi per il mancato pagamento di cartelle, atto questo, però, mai stato impugnato. Con atto di appello, la pronuncia del primo giudice era stata contestata, eccependo la sua radicale nullità, non solo perché emessa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma soprattutto perché adottata in violazione del principio di congruenza e di collegamento tra i contenuti e le motivazioni della sentenza e la materia oggetto del contendere, rappresentando che la causa non riguardava un atto di pignoramento, bensì la declaratoria di invalidità dell'intimazione di pagamento e di tutte le cartelle da essa richiamate.
Tuttavia, come sopra esposto, il Giudice regionale ha dichiarato inammissibile l’appello perché ritenuto esso stesso eccentrico rispetto ai contenuti della sentenza impugnata.
7. Quanto precede rende palese come la Commissione regionale abbia violato la previsione dell'articolo 112 c.p.c., avendo fornito una motivazione che in alcun modo corrisponde ai motivi dell'appello, i quali contestavano l'errore in cui il primo Giudice era caduto nella parte in cui aveva formulato un giudizio su di un atto diverso da quello impugnato.F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 21165/2021 Numero sezionale 2129/2025 Ebbene, detto errore è stato, alla fine, replicato dalla Numero di raccolta generale 15935/2025Data pubblicazione 14/06/2025 Commissione regionale, considerando, nel solco di un cortocircuito logico-giuridico, inammissibile un appello con cui veniva lamentato proprio tale travisamento processuale, così finendo per non offrire alcuna risposta alla domanda di giustizia formulata dalla contribuente.
In tali elementari termini, risulta fondato il quarto motivo di impugnazione, il cui esame assorbe l’esame dei restanti motivi.
8. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione a tale vizio e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo del Lazio – in diversa composizione - perché provveda a pronunciarsi sui motivi di appello, regolando altresì anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il quarto motivo ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria del Lazio – in diversa composizione- anc