Cassation court dismisses tax appeal due to insufficient reasoning on the statute of limitations defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court accepted the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding ICI taxes for 2003. The court found the lower court's reasoning insufficient because it failed to explain how the statutory limitation period was respected without referencing the specific notification date of the assessment notice. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded for a new trial with proper motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 161, della legge n. 296/2006; A judgment is quashed if it fails to provide sufficient reasoning to verify the factual basis for applying a statutory limitation period, requiring the court to explicitly link the legal term to the concrete date of notification.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22746/2020 del ruolo generale, proposto DA ALFREDO DI NARDO (codice fiscale DNR LRD 50E24 G441 Y), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Alberto Paone (codice fiscale PNA LRT 60D30 G482 F). - RICORRENTE – CONTRO SO.GE.T. S.P.A. (codice fiscale 01807790686), in persona del legale rappresentante pro tempore, dr.ssa Lina Di Lello, rappresentato e difesa, in forza di procura speciale e nomina F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a :
A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 22746/2020 Numero sezionale 2126/2025 poste in calce al controricorso, dall’avv. Danilo Monaco (codice Numero di raccolta generale 15934/2025Data pubblicazione 14/06/2025 fiscale MNC DNL 71L04 C632 X). - CONTRORICORRENTE – NONCHÉ il COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI (codice fiscale 00216740696), in persona del Sindaco pro tempore. - INTIMATO– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – Sezione distaccata di Pescara - n. 970/7/2019, depositata il 21 novembre 2019 e non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 25 marzo 2025. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia è la pretesa ICI relativa all’anno d’imposta 2003. La Corte di cassazione con ordinanza n.8550/2019 accoglieva il secondo ed il terzo motivo del ricorso proposto dal contribuente e cassava con rinvio la sentenza ivi impugnata, considerando che l’eccezione di prescrizione fosse stata dallo stesso avanzata e che non poteva considerarsi nuova, mentre sull’eccezione di pagamento dell’imposta eseguito dall’istante 2002 e 2003, volta a coprire per intero la debenza per l’anno 2002 e parzialmente il dovuto per il 2003, la sentenza aveva, invece, considerato il «[…] versamento parziale per l'anno 2002, confondendo il 2002 con il 2003» (così nella citata ordinanza).
2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva parzialmente, in sede di F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 22746/2020 Numero sezionale 2126/2025 rinvio, l’appello originariamente proposto dal contribuente, Numero di raccolta generale 15934/2025Data pubblicazione 14/06/2025 ritenendo: - infondata l’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006; - che il complessivo versamento effettuato dal ricorrente di 31.191,51 € andasse «a coprire la debenza per l’annualità 2002 ma solo parzialmente ed in misura relativamente significativa il credito complessivo dovuto per l'annualità 2003 relativamente alla quale residua pertanto la differenza. Detta differenza sarà computata come segue 1) sottrazione del dovuto per l'annualità 2002 dalla somma di 31.191.51 euro;
2) sottrazione di detta differenza dal totale dovuto per l’annualità 2003 di 75.060,79 euro» (così nella sentenza impugnata).
3. Con ricorso notificato in data 27 luglio 2020 Alfredo Di Nardo impugnava tale pronuncia sulla base di un unico motivo.
4. Resisteva la SO.GE.T. S.p.A. con controricorso notificato il 1° ottobre 2020, depositando in data 18 marzo 2025 memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.
5. Il Comune di Rocca San Giovanni è restato intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di impugnazione l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rimproverando al Giudice regionale di essersi limitato a citare le norme di riferimento per il calcolo del termine di prescrizione, senza applicarli alla fattispecie concreta, eccependo quindi il vizio di omessa o apparente motivazione F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 22746/2020 Numero sezionale 2126/2025 rispetto ad un’imposta dell’anno 2003 ed un’ingiunzione di Numero di raccolta generale 15934/2025Data pubblicazione 14/06/2025 pagamento notificata il 22 marzo 2013 senza atti interruttivi intermedi.
2. Il motivo, da riqualificare ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. essendo chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 759/2025; Cass. n. 17842/2024, Cass. n. 5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass. n. 3033/2024, Cass. n. 8293/2022), va accolto.
3. La Commissione regionale ha dato atto che tra i suoi compiti vi era quello di esaminare l’eccezione di prescrizione e lo ha così assolto: «essa peraltro deve essere considerata come infondata dal momento che il comma 161 della legge n. 296/2006 ebbe per prevedere che gli avvisi di accertamento in rettifica dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento erano stati o avrebbero dovuti essere effettuati. Con il successivo comma 171 fu previsto poi che le norme doveva essere applicate ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge e quindi alla nostra fattispecie il cui termine per procedere ad accertamento sicuramente correva».
4. Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a :
A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 22746/2020 Numero sezionale 2126/2025 tale da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e Numero di raccolta generale 15934/2025Data pubblicazione 14/06/2025 sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass.
Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174).
5. Si è avuto cura di riportare per intero la motivazione della sentenza in esame perché il suo contenuto, meglio di qualsiasi sforzo narrativo, rende palese l’inesistenza di un apparato argomentativo volto a spiegare le ragioni per le quali il termine decadenziale (e non prescrizionale) previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 fosse stato rispettato, non essendovi alcun riferimento ad un atto notificato ed alla sua data in termini tali da rappresentare quando la pretesa sia stata portata a conoscenza del contribuente. Non vi è così modo di verificare l'iter logico seguito dal Giudice regionale per addivenire alla soluzione adottata, effettivamente limitatasi, come dedotto dal contribuente, nella sterile enunciazione del termine decadenziale applicabile, senza calare la verifica sulla concretezza dei dati fattuali, vale a dire senza esaminare e dar conto dell'epoca della notifica dell'avviso di accertamento e di eventuali altri atti interruttivi F i r m a t o D a :
S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 22746/2020 Numero sezionale 2126/2025 prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento, che il Numero di raccolta generale 15934/2025Data pubblicazione 14/06/2025 ricorrente assume essere avvenuta il 22 marzo 2012 in relazione ad imposta risalente all’anno 2003.
6. Alla stregua di tali elementari riflessioni il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio nuovamente rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, perché provveda ad esaminare l’eccezione di prescrizione della pretesa, motivando le ragioni della relativa decisione, regolando infine anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo – in diversa composizione- an