Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders cost compensation for withdrawn party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant had withdrawn because a settlement was reached with the respondent on March 14, 2024. Consequently, the court ordered the compensation of litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2; Art. 391, ultimo comma, c.p.c.: A withdrawal of appeal constitutes a constitutive act that extinguishes the proceedings without requiring the opposing party's acceptance, and the court must order cost compensation when the withdrawal stems from a subsequent settlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25023/2021 R.G. proposto da EDIL 3A S.R.L. MATERIALI DA COSTRUZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OVIDIO N. 32, presso lo studio dell’avvocato CHIARANTANO BRUNO (CHRBRN77R21L719W) rappresentata e difes a dagli avvocati ASCANELLI FRANCESCA (SCNFNC77M41H224A), RIJLI SALVATORE (RJLSVT62C25H224Y) -ricorrente- COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA, 5, presso lo studio dell’avvocato REGGIO D'ACI CHIARA (RGGCHR73P48A944P) che lo rappresenta e difende controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sez.
Staccata di Reggio Calabria, Sez. 7, n. 801/7/2021, depositata il 18 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025 dalla dott.ssa Martina Flamini; Fatti di causa 1. La EDIL 3A S.r.l. ha proposto ricorso, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, avverso l’intimazione con la quale il Comune di Melito di Porto Salvo aveva richiesto il pagamento dell’importo di euro 11.908,00 a titolo di TARI 2015.
2. Con la sentenza n. 1809/2017, depositata il 27.04.2017, l’adita CTP ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di giudizio liquidate in complessive €. 500,00.
3. La contribuente ha proposto appello e con la sentenza indicata in epigrafe la CTR della Calabria ha dichiarato l’appello inammissibile e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali.
4. La società contribuente ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
5. Il Comune di Melito di Porto Salvo ha resistito con controricorso.
6. In data 1.4.2025, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia. Ragioni della decisione 1. L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso avanzata dall’ufficio ricorrente è preliminare all’esame del motivo di ricorso.
2. La richiesta va senz’altro accolta con pronuncia di estinzione del giudizio. Ed infatti, la rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. 27359/2021, 2317/2016). La rinuncia depositata dalla società contribuente soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, c.p.c. per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria. Osserva il Collegio che, posto che la parte ricorrente ha formalizzato la propria rinunzia in ragione di un fatto sopravvenuto (il raggiungimento di un accordo stragiudiziale tra le parti in data 14 marzo 2024), tenuto conto del disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c. appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite.
3. In caso di rinuncia al ricorso, inoltre, non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015). P.Q.M La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per intervenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese di lite. Così deciso nella camera