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Ordinanza — n. 15927/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares tax judgment extinguished due to voluntary settlement under simplified payment scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15927/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer had voluntarily adhered to the simplified payment scheme and fully paid the debt. The lower court had previously rejected the taxpayer's claim of prescription based on proof of notification, but the taxpayer's subsequent payment action triggered the statutory extinction of the proceedings. Consequently, the court dismissed the appeal and allocated costs to the parties who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022; Art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022: When a taxpayer voluntarily adheres to the simplified payment scheme and pays the debt, the proceedings are extinguished, excluding the application of specific cost allocation rules for unfounded judgments.

Parole chiave

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simplified payment scheme tax debt extinction voluntary settlement procedural extinction tax appeal dismissal tempestività dell'invio postale notificazione valida tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 57, l. n. 124/2017
: 80224030587 ; fax: 0696514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici sono domiciliate in Cartella pagamento Tarsu- Definizione agevolata ex art. 1 legge n.
Art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022
La ricorrente ha rappresentato e documentato, avuto riguardo alla pretesa tributaria oggetto di causa, di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022, che la richiesta è stata accolta e di aver provveduto all’integrale versamento della somma richiestale.
Art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022
Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in forza dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.
art. 1 legge n. 197/2022
: 80224030587 ; fax: 0696514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici sono domiciliate in Cartella pagamento Tarsu- Definizione agevolata ex art. 1 legge n. 197/2022 Roma, allaVia dei Portoghesi n.
artt. 4 d.lgs. n. 261/1999
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.lgs. n. 261/1999, 1, comma 57, l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25485 del 12/10/2018
115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sulricorso 2 3196 /20 22 propost i da: Scognamiglio Mariarosaria, nata a Napoli (NA) il 21.08.1946 e residente in Pozzuoli (NA), alla Via Vecchia della Vigna n. 80 ( C . F . : SCGMRS 46M61F839Y), rappresentata e difesa, in virtù di mandato su separato foglio congiunto al ricorso , dall’ A vv. Giancarlo Violante Ruggi d’Aragona (C.F.: VLNGCR57P28 F839F ; fax : 081 - 5788748 ; indirizzo di posta elettronica certificata: giancarloviolanteruggidaragona@avvocatinapoli.legalmail.it); -ricorrente - contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. : 13756881002), in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. : 80224030587 ; fax: 0696514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici sono domiciliate in Cartella pagamento Tarsu- Definizione agevolata ex art. 1 legge n. 197/2022 Roma, allaVia dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 5 506 / 20 2 2 emessa d a l la CTR Campania in data 20/07/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate di Riscossione proponeva appello avverso la sentenza n. 3386/16/2021 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto (ritenendo maturata la prescrizione quinquennale in conseguenza dell’invalidità derivata della cartella impugnata, stante l'omessa notifica dell'atto prodromico costituito dall’avviso di accertamento) il ricorso proposto da Scognamiglio Mariarosaria contro la cartella di pagamento n. 071 2019 0089219343000 avente ad oggetto la Tarsu 2013 per l’importo di € 4510,57.

2. La CTR della Campania accoglieva il gravame, evidenziando che la concessionaria, con i documenti prodotti in appello, aveva offerto la prova della notifica dell’atto presupposto alla cartella, il quale risultava notificato in data 6.7.2016 mediante consegna a mani proprio di Scognamiglio Mariarosaria, che non vi erano dubbi sul fatto che l’avviso di ricevimento della raccomandata fosse collegato proprio all’avviso di accertamento in esame e che, con riferimento al disconoscimento della propria sottoscrizione, la contribuente avrebbe dovuto proporre querela di falso.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Scognamiglio Mariarosaria sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate di Riscossione ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.lgs. n. 261/1999, 1, comma 57, l. n. 124/2017, 11, comma 1, delle preleggi e 216 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, attribuito alla ricevuta della raccomandata portata al suo esame, fede privilegiata, benché la stessa provenisse da un licenziatario privato.

2. La ricorrente ha rappresentato e documentato, avuto riguardo alla pretesa tributaria oggetto di causa, di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022, che la richiesta è stata accolta e di aver provveduto all’integrale versamento della somma richiestale. Ha prodotto a tal fine:

1. la dichiarazione di adesione alla Rottamazione;

2. la comunicazione di accoglimento dell’istanza di cui sub 1);

3. la ricevuta pagamento PagoPA;

4. la comunicazione PagoPA. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in forza dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio, ponendo le spese a caricodelle parti che le hanno anticipate. Cosìdeciso in Ro