Cassation court dismisses appeal and settles dispute after parties reach payment agreement and extinguish litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished following a settlement agreement reached between the taxpayer and the Tuscany Region. The parties had previously contested tax assessments and penalties regarding state concessions, with the defendant arguing for the illegitimacy of interest claims due to uncertainty. Upon learning of the payment arrangement, the court ordered the cessation of the dispute and full compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 281/1970; Art. 10 L. 212/2000: When parties reach a settlement agreement and pay the disputed amount, the court must declare the litigation extinguished and compensate litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32680/2019 R.G. proposto da TERMINAL CALATA ORLANDO SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato CARNEVALI RICCARDO (CRNRCR65E19D653G) unitamente agli avvocati CANEPA LUCIANO (CNPLCN42E11M149E), DE LUCA SARITA (DLCSRT66T46D969R); -ricorrente- contro REGIONE TOSCANA, rappresentata e difes a dall'avvocato PAOLETTI ARIANNA (PLTRNN74S48D612C); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella C ommissione tributaria regionale della Toscana, sede FIRENZE , n. 1311/2019 depositata i l 23/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La Regione Toscana ha notificato alla società contribuente, titolare di concessioni demaniali rilasciate dall'Autorità Portuale di Livorno, un avviso di accertamento emesso in relazione all’imposta regionale sulle concessioni statali (l. 16 maggio 1970, n. 281, art.
2) per il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato , comprensivo di irrogazione di sanzione, relativo all’anno di imposta 2012.
2. Avverso tale atto di accertamento, la società contribuente ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che harespinto il ricorso con sentenza n. 1047/2017 .
3. La parte contribuente ha quindi proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che ha confermato la sentenza di primo grado.
4. Avverso il provvedimento della CTR, meglio in epigrafe indicato, la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tremotivi.
5. La parte intimata si è costituita in giudizio con controricorso.
6. Con nota del 30 settembre 2024, l a difesa della Regione Toscana ha comunicato che la contribuente e l’amministrazione avevano sottoscritto un accordo, producendo il relativo bonificodi saldo del pagamento. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente ha dedotto lanullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 2 legge 281 del 1970, art . 1 legge regionale n . 2/71 e artt. 6 e 18 L. n. 84/94, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.
2. Con il secondo motivo di ricorso,in relazione all'articolo 360, c.1, n. 2, c.p.c., ha eccepito la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 2 legge 281 del 1970, e dell’ art . 10 L. 212/2000, in ragione del fatto che la pretesa creditoria della Regione per quanto concerne gli interessi di mora sarebbe illegittima in quanto il contribuente non conosceva con certezza l'imponibile.
3. Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di invalidità, nonché l’illegittimità e la nullità degli atti di accertamento impugnati per applicazione delle sanzioni pecuniarie in violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 c. 2, d.lgs. n. 472/1997, e dell’art. 10, l. 212/2000, chiedendo comunque che non venissero applicate in ragione dell'obiettivaincertezza normativa.
4. Il controricorrente ha replicato ai motivi.
5. Con nota del 30 settembre 2024, l a difesa della Regione Toscana ha comunicato che la contribuente e l’amministrazione avevano sottoscritto un accordo, producendo il relativo bonifico. Ha indi concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite di legittimità. 5.1. La Corte, preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, dispone in conformità e dichiara la estinzione del giudizio tra le parti, con cessazione della materia del contendere ed integrale compensazione delle spese di questa fase di giudizio.
6. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, 5 venendo in considerazione una causa estintiva del giudizio: il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude difatti l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:
Cass.,Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672). P.Q.M La Corte dichi