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Ordinanza — n. 15912/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to joint withdrawal of suit by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15912/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following a joint withdrawal of the suit by both the taxpayer and the municipality. Although the taxpayer argued for tariff application errors and the municipality contested procedural defects, the parties ultimately agreed to terminate the proceedings. The court accepted this settlement as valid, noting the digital signature authenticated the withdrawal and the opposing party's acceptance.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A joint withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, precluding further uniform contribution payments and resulting in the dismissal of the case.

Parole chiave

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joint withdrawal of suit tax appeal extinguishment cassation procedure uniform contribution waiver digital signature authentication tax administrative litigation procedural settlement rinuncia alla concessione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, L. 228/2012
3, c.p.c.., ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 c.
art. 24 Cost
241/1990, e dell’art. 24 Cost., in quanto la CTR avrebbe errato nel ritenere che il provvedimento sarebbe motivato.
art. 7 d.lgs. 546/1992
296/2006, dell’art. 7 l.
art. 8 d.lgs. 546/1992
212/2000, dell’art. 8 d.lgs. 546/1992 e dell’art.
art. 6 d.lgs. 472/1997
546/1992 e dell’art. 6 d.lgs. 472/1997, nonché dell’art.
art. 112 c.c
472/1997, nonché dell’art. 112 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez.
Cass., Sez. T., 4 maggio 2023
19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5082/2019 R.G. proposto da LIDO NAZIONALE SAS DI INGENITO VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO MARIANO (BRNMRN43C29G333D); -ricorrente- contro COMUNE DI BACOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIASI ANTONIO (GSINTN65C12F839P); -controricorrente- A. e G. S.p.a.; -intimata - avverso la SENTENZA d ella C ommissione Tributaria regionale della Campania sede di NAPOLI n.6424/2018 depositata i l 03/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. L’amministrazione comunale ha notificato al contribuente, odierno ricorrente, in qualità di concessionario di uno stabilimento balneare, un avviso di accertamento in rettifica relativo alla TARSU per gli anni dal 2010 al 2013, ritenendo infedele la dichiarazione.

2. Il contribuente ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale ha emesso la sentenza n. 15503/2016, di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che fosse decorso il temine di prescrizione per l’annualità 2010.

3. Tale decisione è stata impugnata dal contribuente e, con appello incidentale inerente alla declaratoria di prescrizione , anche dall’amministrazione, innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Campania, la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto sia l’appello principale che l’appello incidentale, sulla base della considerazione che fosse corretta l’applicazione di una tariffa unica in quanto il servizio viene reso nella sua interezza, come precisato da risoluzione n. 147/E/1998, e, quanto all’appello incidentale, che la prova della notifica tempestiva fosse improducibile in appello.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi, cui ha resistito con controricorso il comune.

5. Successivamente, in data 14/01/2025, è stata depositat a rinuncia congiunta al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.., ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 c. 162, l. 296/2006, dell’art. 7 l. 212/2000, dell’art. 3 l. 241/1990, e dell’art. 24 Cost., in quanto la CTR avrebbe errato nel ritenere che il provvedimento sarebbe motivato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.., ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 62, 65, 68 c. 2 del d.lgs. 507/1993. La CTR avrebbe fatto riferimento ad una risoluzione ministeriale (la n. 147/E del 15/9/1998) e non alla normativa, nell’applicare una tariffa unica considerando lo stabilimento balneare nella sua interezza.

3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è stata eccepitala violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, adducendo che la CTR avrebbe dovuto disapplicare il regolamento “nella parte in cui, estendendo la tariffa stabilimento a quella dell’arenile, creava una macroscopica ed illegittima sproporzione economica per il ricorrente”.

4. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è stato contesta to l'omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio che sono stati oggetti di discussione tra le parti. La CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla illegittimità delle sanzioni, che non potevano essere applicate se non in caso di inadempimento del contribuente e non per l’ipotesi dell’errata applicazione di una tariffa, da ricondurre alla amministrazione.

5. Con il quinto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si è infine ded otta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 l. 212/2000, dell’art. 8 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 6 d.lgs. 472/1997, nonché dell’art. 112 c.c. Le sanzioni non avrebbero dovute essere irrogate in caso di obiettiva incertezza sulla applicazione delle norme.

6. In via preliminare deve darsi atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente. 6.1. Tale rinuncia non risulta controfirmata per accettazione dalla controparte. Nella copia analogica digitalizzata prodotta in atti, inoltre, non vi è sottoscrizione per autentica da parte dei difensori. 6.2. Tali aspetti possono tuttavia intendersi superati dalla firma digitale del documento da parte dei difensori(da ritenersi equivalente), cui dunque va ricondotta la paternità dell’atto, ivi compresa la autentica della firma dichiarata in atti. Altrettanto può dirsi per la accettazione alla rinuncia da parte del rappresentante legale del comune, atteso che il procuratorerisulta munito di procura speciale conferita dal resistente unitamente al mandato. 6.3. La Corte, preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, dispone in conformità e dichiara la estinzione del giudizio tra le parti, con cessazione della materia del contendere ed integrale compensazione delle spese di questa fase di giudizio.

7. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, 5 venendo in considerazione una causa estintiva del giudizio: il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude difatti l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass.,Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023