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Ordinanza — n. 15908/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court voids tax judgment for missing necessary co-litigant partner in dissolved partnership.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15908/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the lower court's tax judgment null and void because the sole appellant failed to include the other partner of the dissolved partnership. The court held that the unitary nature of the tax assessment regarding VAT and IRAP creates a necessary joinder of parties, which persists even after the partnership's dissolution. Consequently, the case was remanded to the first-instance court to integrate the missing co-litigant and retry the merits.

Regesto Legislator

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Art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992; The unitary nature of tax assessments regarding VAT and IRAP establishes a necessary joinder of partners in partnership proceedings, rendering the judgment null if a partner is omitted, even if the partnership has since dissolved.

Parole chiave

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necessary joinder of parties dissolved partnership litigation unitary tax assessment VAT and IRAP transparency nullity of judgment remand for integration tax procedure nullity regime speciale applicabile all'oro da investimento

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992
Considerato che: - va preliminarmente rilevata d’ufficio la violazione dell’art. 14 d.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7278/2020
Cass. n. 16730 del 25/06/2018
546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo» (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza è pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass.
Cass. n. 26648 del 10/11/2017
1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass.n.
Cass. n. 15566 del 27/07/2016
Cass. n. 7789 del 20/04/2016
15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass.
Cass. n. 25300 del 28/11/2014
7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr.
Cass. n. 9527 del 11/05/2016
Cass. n. 9527 del 11/05/2016); - il litisconsorzio non viene meno allorquando, come in ipotesi, si discuta di IRAP e IVA; da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass.
Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017
9527 del 11/05/2016); - il litisconsorzio non viene meno allorquando, come in ipotesi, si discuta di IRAP e IVA; da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass.
Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012
13452 del 29/05/2017; Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012;
Cass. n. 29128 del 13/11/2018
Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass.
Cass. n. 19599 del 24/07/2018
29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018; Cass.
Cass. n. 13767 del 31/07/2012
Cass. n. 6303 del 14/03/2018
Cass. n. 21340 del 21/10/2015
Cass. n. 26071 del 30/12/2015
21340 del 21/10/2015; Cass. n. 26071 del 30/12/2015); Cons.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19885/2024 R.G. proposto da BENINATI ORAZIO che agisce sia in proprio sia nella qualità di rappresentante pro tempore della disciolta società BANCA DELL’ORO s.n.c. DI BENINATI ORAZIO E DONATO MARCELLO, rappresentato e difeso in ambedue le vesti in forza di procura speciale in atti dall’avv. Giovanni Fiannacca (con indirizzo PEC: avv.giovannifiannacca@pec.it) con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Messina, via S. Cecilia is. 116, n. 82/C –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -controricorrente - Oggetto: litisconsorzio necessario Cons. Est.

Roberto Succio per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 2250/10/2023 depositata in data 08/03/2023; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/03/2025 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - la società Banca dell’oro di Beninati Orazio e Donato e Marcello s.n.c. impugnava l’avviso di accertamento notificatole per IVA e IRAP relative al periodo d’imposta 2010 con il quale l’Ufficio rideterminata i tributi dovuti in forza – per quanto qui interessa – del disconoscimento del regime del c.d.

“reverse charge” applicato all’attività di cessione di beni d’oro con conseguente contestazione del mancato assoggettamento delle cessioni in oggetto ad iva; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Agenzia delle Entrate; - con la sentenza qui impugnata il giudice di secondo grado ha accolto il gravame; - ricorre a questa Corte il socio Beninati Orazio sia quale socio della società ridetta, ora estinta, sia quale legale rappresentante della stessa, con atto affidato a sei motivi; - l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso;

Considerato che: - va preliminarmente rilevata d’ufficio la violazione dell’art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992; - invero, è pacifico in atti che la società – ora cessata – ricorrente abbia ricevuto la notifica dell’atto impugnato con il quale erano rideterminate l’iva e l’irap dovute, oggetto del presente giudizio; - trova quindi applicazione la giurisprudenza di questa Corte (in ultimo espressa da Cass. 7278/2020) secondo la quale «l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di Cons. Est.

Roberto Succio quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo» (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza è pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018;

Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass.n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016); - il litisconsorzio non viene meno allorquando, come in ipotesi, si discuta di IRAP e IVA; da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012;

Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018; Cass. n. 13767 del 31/07/2012); dall'altro, se è vero che in tema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, è altrettanto vero che allorquando l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l'IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n. 6303 del 14/03/2018;

Cass.n. 21340 del 21/10/2015; Cass. n. 26071 del 30/12/2015); Cons. Est. Roberto Succio la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso è esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), con possibile riunione sanante in appello (Cass. n. 3789 del 15/02/2018), ma non in sede di Legittimità (Cass. n. 13595 del 30/05/2017); - in ultimo, va ricordato che il principio sopra descritto secondo il quale in virtù dell'unitarietà dell'accertamento sussiste litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, opera anche ove quest'ultima si estingua per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, atteso che, a seguito di tale evento, i soci succedono nella posizione processuale dell'ente estinto, venendosi a determinare, tra di essi, una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. 14/03/2018, n. 6285, citata in motivazione da Cass.

Sez.5, Ordinanza n. 28027 del 2024); - dall’esame degli atti di causa si evince pacificamente come l’altro socio della società ricorrente – Donato Marcello – non sia stato parte dei gradi di merito conclusi con la sentenza oggetto del presente giudizio; ne deriva quindi la nullità dell’intero giudizio sin qui svoltosi; - la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al primo giudice che disporrà l’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della estinta società Banca dell’oro di Beninati Orazio e Donato Marcello s.n.c. (Beninati Orazio e Donato Marcello) e rivedrà il merito della controversia; - le spese dell’intero presente giudizio sono compensate tra le parti;

P.Q.M Cons. Est. Roberto Succio pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio stesso ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in diversa composizione, ch