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Ordinanza — n. 15888/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses collection agency appeal, ruling no necessary joinder of tax authority exists in tax disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15888/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the tax collection agency against a regional tribunal decision annulling a tax payment order. The agency argued that a necessary joinder of the tax authority was required, but the court found no such legal requirement under the relevant tax code. Consequently, the court held that the collection agency can be sued independently and is not legally bound to join the tax authority in such proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 39 D.Lgs. n. 112/1999: In tax litigation, a collection agency is not required to join the tax authority as a necessary co-litigant, and the absence of such joinder does not invalidate the proceedings or grant exclusive standing to the agency.

Parole chiave

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necessary joinder of parties tax collection agency liability tax authority standing tax payment order annulment procedural joinder rules sospensione della riscossione fiscale omissione del contribuente procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 14 of D.Lgs. n. 546 of 1992
civ., e dell’art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs n.
Art. 39 of D.Lgs. n. 112 of 1999
La CTR scrive che ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. V, 24.4.2017, n. 10528
Cass. sez. V, 25.10.2024, n. 27737
10528 e, più di recente, Cass. sez. V, 25.10.2024, n. 27737).
Cass. sez. V, 14.5.2014, n. 10477
Cass. sez. V, 24.4.2018, n. 10019
10477; Cass. sez. V, 24.4.2018, n. 10019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Riscossione Sicilia Spa, cui è succeduta l’Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Amato del Foro di Patti (ME), che ha indicato recapito Pec -ricorrente - contro Ecoturistica Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 1457/2020, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina il 15.10.2019, pubblicata il 6.3.2020; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa OGGETTO: Cartella di pagamento - Calcolo degli interessi - Ente impositore ed Agente della riscossione - Litisconsorzio necessario - Insussistenza.

1. A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006, eseguito ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R.n. 600 del 1973, era accertata nei confronti della Ecoturistica Srl la debenza di somme a titolo di omesso versamento di ritenute per lavoro dipendente ed addizionale Irpef, per un importo di euro 27.734,39, oltre accessori. Alla società veniva, pertanto, notificata la cartella di pagamento n. 295 2010 00186933 28.

2. La società impugnava l’atto esattivo nei confronti dell’Agente per la riscossione che lo aveva notificato, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, e lamentando, tra l’altro, l’inesistenza della notifica dell’atto, l’omessa notificazione di qualsiasi atto prodromico ed il regolare versamento degli oneri tributari. La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente, ed annullava l’atto esattivo.

3. L’Incaricato per l’esazione, Riscossione Sicilia Spa, spiegava appello avverso la decisione sfavorevole emessa all’esito del primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, contestando essenzialmente la nullità del giudizio a causa del mancato rispetto del litisconsorzio necessario da reputarsi ricorrente tra l’Ente impositore e l’Incaricato per l’esazione. La CTR, con la sentenza di cui in epigrafe,reputava infondate le difese proposte dall’Agente per la riscossione e respingeva, perciò , il suo gravame.

4. Riscossione Sicilia Spa, cui è succeduta l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione sfavorevole adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad un solo motivo. La contribuente ha ricevuto la notifica del ricorso presso il difensore costituito in grado di appello il 7.12.2020 (con applicazione della sospensione dei termini disposta per far fronte all’epidemia da Covid 19), ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. La ricorrente ha pure depositato memoria.

5. La causa era trattata all’udienza del 27.4.2022, innanzi alla sottosezione sesta della sezione tributaria della Corte di cassazione che, ritenuto il particolare rilievo della controversia, ne disponeva il rinvio a nuovo ruolo. Il processo è stato quindi fissato per la decisione all’odierna udienza innanzi aquesta sezione tributaria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., Riscossione Sicilia Spa contesta la violazione, da parte del giudice dell’appello, degli articoli 112 e 113 cod. proc. civ., e dell’art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 546 del 1992, nonché degli art. 24 e 111 della Costituzione “ed 6 CEDU” (ric., p. 2).

2. Mediante il suo strumento di impugnazione l’Incaricato per la riscossione censura che già la CTP di Messina non avrebbe dovuto statuire che fosse compito dell’esponente contrastare le asserzioni di parte privata avverso l’operato dell’Ente impositore, che l’esattore non aveva provveduto a chiamare in causa, perché trattavasi di adempimento cui non era tenuto. Ad ogni buon conto, in sede di impugnazione innanzi alla CTR, “l’appellante notificava unitamente al gravame istanza di intervento adesivo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, la quale non si costituiva in giudizio” (ric. p. 3).

In particolare, poi, il giudice del gravame, nella prospettazione di parte ricorrente, avrebbe errato a ritenere che non ricorresse un’ipotesi di litisconsorzio necessario da considerarsi violato, perché la parte aveva rivolto censure anche avverso l’operato dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto la CTR avrebbe dovuto ordinare la chiamata in causa dell’Ente impositore. 2.1. La CTR scrive che ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999 “non è dato ravvisare in materia alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra Agente delle Riscossione ed Ente od organo impositore”, competendo piuttosto all’Incaricato per la riscossione “l’onere di chiamare in causa l’ente creditore, pena il risarcimento del danno in caso di soccombenza” (sent.

CTR., p. 1), non avendo l’Incaricato-Agente per la riscossione bisogno di alcuna autorizzazione del giudice. 2.2. La impugnata pronuncia del giudice del gravame non merita censura, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario regolata dall’art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992. L’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999 dispone che “1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.

Pertanto la specifica disciplina normativa prevista per il giudizio tributario non prevede che sia il giudice a dover autorizzare l’Incaricato per la riscossione a chiamare in causa l’Ente impositore quando siano proposte in giudizio questioni che riguardano quest’ultimo, non risultando integrato il litisconsorzio necessario tra i due enti, e neppure prevede che il giudice debba sollecitare un simile adempimento. Questa regola trova applicazione anche in relazione ad adempimenti che siano propri esclusivamente dell’Ente impositore. 2.2.1.

Questa Corte regolatrice, infatti, ha già avuto modo di chiarire che “in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore” (Cass. sez.

V, 24.4.2017, n. 10528 e, più di recente, Cass. sez. V, 25.10.2024, n. 27737). Del resto, si è pure statuito che “in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario”(Cass. sez.

V, 14.5.2014, n. 10477; Cass. sez. V, 24.4.2018, n. 10019). Il ricorso proposto dall’Incaricato per la riscossione risulta infondato e deve,perciò, essere respinto.

3. Nulla deve essere disposto in materia di spese di lite, non avendo l’intimata svolto difese nel presente giudizio di legittimità. 3.1. Deve comunque darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. doppio contributo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso proposto da Riscossione Sicilia Spa, cui è succeduta l’Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore import