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Ordinanza Interlocutoria — n. 15858/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of notification to the tax agency, requiring remand for integration of adversarial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15858/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the taxpayer's claim due to procedural defects in notification. The taxpayer failed to notify the Italian Revenue Agency (ADER), a necessary party in the second-instance proceedings, despite the lower court's record indicating the agency's lack of standing. Consequently, the Court ordered the case to be remanded to a new hearing to ensure the agency is properly integrated into the adversarial process.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: When a party essential to the adversarial proceedings has not been notified to the Court of Cassation, the appeal is inadmissible and the case must be remanded to integrate the contradictory.

Parole chiave

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lack of notification adversarial proceedings tax agency standing remand for integration inadmissible appeal motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 103 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9156/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ADER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BILARDI PIETRO -intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 581/2023 depositata i l 13/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia (hinc: CGT2), con la sentenza n. 581/2023 depositata in data 13/02/2023, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (hinc: ADER), contro la sentenza n. 73/2021 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pavia aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro un avviso di intimazione e tre cartelle di pagamento relative agli anni di imposta 2005-2012.

2. La CGT2 ha rilevato che, per quanto riguarda l’atto di intimazione, mancava agli atti la notificazione, con la conseguenza che doveva essere respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione. 2.1. Con riferimento alle tre cartelle di pagamento ha, poi, evidenziato che, in un caso era mancata la prova della notificazione; in un altro caso (in cui la notifica era stata eseguita mediante consegna della raccomandata a un familiare) mancava la prova della raccomandata informativa, mentre nel terzo caso alla regolare notificazione della cartella non erano seguiti atti di natura esecutiva, con la conseguente prescrizione del tributo.

3. Contro la sentenza della CGT2 l’ADER ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.

4. Il contribuente non si è costituito. Considerato che:

1. In via preliminare occorre rilevare che il ricorso non è stato notificato dalla parte ricorrente all’Agenzia delle Entrate, parte del giudizio di secondo grado, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata davanti a questa Corte (« L’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva …»). 1.1. La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate. P.Q.M rinvia la causa ad altro ruolo; fissa alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso all’Agenz