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Decreto — n. 15851/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished due to lack of required deposit under Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 15851/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax appeal procedure extinguished because the appellant failed to deposit the specific amount required for the simplified definition process. The lower court had already noted the absence of the required deposit under Article 1, paragraph 200, of Law 197/2022, triggering the extinction clause in paragraph 198. Consequently, the Supreme Court upheld the dismissal, ruling that the procedural defect precluded any further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 of Law 197/2022; The failure to deposit the required funds for the simplified tax procedure results in the automatic extinction of the legal action, barring further review unless the parties request a hearing under Article 391.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified definition process mandatory deposit requirement Law 197/2022 provisions procedural defect dismissal tassa sulle case da gioco nozione d'imposizione interna reddito da lotterie, giochi e scommesse

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186 of Law 197/2022
TRIBUTARIA LOMBARDIA n.2616/ 01/ 2020 depositata il 16/11/2020, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 197 of Law 197/2022
TRIBUTARIA LOMBARDIA n.2616/ 01/ 2020 depositata il 16/11/2020, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 200 of Law 197/2022
TRIBUTARIA LOMBARDIA n.2616/ 01/ 2020 depositata il 16/11/2020, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 198 of Law 197/2022
TRIBUTARIA LOMBARDIA n.2616/ 01/ 2020 depositata il 16/11/2020, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12444/2021 R.G. proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED, GALIMBERTI SILVANO, rappresentata e difesa dall’avvocato TERRANOVA ANTONELLA, unitamente agli avvocati FERRARO FABIO, AGNELLO DANIELA, JACCHIA ROBERTO A. contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA LOMBARDIA n.2616/ 01/ 2020 depositata il 16/11/2020, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 27/05/2025 La Pres