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Decreto — n. 15814/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax appeal dismissed as extinguished due to failure to deposit required fee for simplified procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 15814/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because the appellant failed to deposit the mandatory fee for the simplified procedure. The appellant, Logispin Austria GMH, had filed the request but neglected to submit the payment required under Article 1, paragraph 197 of Law 197/2022. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the advanced litigation costs to the party responsible for the omission.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, L. n. 197/2022; Art. 1, comma 198, L. n. 197/2022: Failure to deposit the required fee for the simplified procedure within the statutory deadline results in the automatic extinction of the administrative litigation process.

Parole chiave

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simplified procedure fee administrative litigation extinction tax appeal dismissal mandatory deposit requirement procedural default consequence pagamenti transfrontalieri prestazione di servizi sopra le frontiere assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, L. n. 197/2022
PUGLIA n.2332/ 05/ 2019 depositata il 29/07/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
PUGLIA n.2332/ 05/ 2019 depositata il 29/07/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
PUGLIA n.2332/ 05/ 2019 depositata il 29/07/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9356/2020 R.G. proposto da : LOGISPIN AUSTRIA GMH, rappresentato e difeso dall'avvocato DOSSENA AUGUSTO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.2332/ 05/ 2019 depositata il 29/07/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/05/2025 La Presid