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Ordinanza — n. 15800/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; judgment extinguished with shared litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15800/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal, which was accepted by the defendant. The parties had previously agreed on the withdrawal and the compensation of litigation expenses. Consequently, the judgment was issued solely to extinguish the proceedings without addressing the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; When a party withdraws a cassation appeal, the judgment is extinguished and the specific rule regarding the non-victorious party's contribution to the unified fee does not apply.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings shared litigation costs cassation appeal tax dispute unified fee contribution party agreement contributo alla produzione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso, spese compensate.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9370/2019 R.G. proposto da OVS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CHILOSI RICCARDO (CHLRCR45L09A561J) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHILOSI MARA (CHLMRA76T49L483D), MARTELLI ANDREA (MRTNDR73R20A944V) -ricorrente- contro COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MERONI RUGGERO (MRNRGR54L08I709I), MARINELLI IRMA (MRNRMI60C48F839H), MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 3860/2018 depositata il 18/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. La società OVS S.p.A. ha proposto, sulla base di otto motivi, ricorso per la cassazione della sentenza Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3860/2018 in materia di TARI.

2. il Comune di Milano ha resistito con controricorso.

3. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La società ricorrente ha depositato, in data 25 marzo 2025, rinunzia al ricorso, accettata dal Comune di Milano, sottoscritta dai procuratori delle parti, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite.

2. Per effetto della detta rinunzia al ricorso, accettata dal Comune di Milano, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’accordo in tal senso sottoscritto dalle parti.

3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso, spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27 marzo 2025 Il Presidente (Angelo