Ordinanza — n. 15799/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25520/2020 R.G. proposto da OVS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato CORBYONS GIOVANNI (CRBGNN67C01H501E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RODERI GIORGIO ALESSANDRO (RDRGGL64E09F205T) -ricorrente- contro COMUNE MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TAVANO ANNA (TVNNNA69P42F205R), MARINELLI IRMA (MRNRMI60C48F839H), MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y), MERONI RUGGERO (MRNRGR54L08I709I), SILVIA DONATELLA (SLVDTL67L41I441I) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 5422/2019 depositata il 27/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. La società OVS S.p.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui in epigrafe in materia di TARI.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15799/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Il Comune di Milano ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La società ricorrente ha depositato, in data 25 marzo 2025, rinunzia al ricorso, accettata dal Comune di Milano, sottoscritta dai procuratori delle parti, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite.
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25520/2020 R.G. proposto da OVS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato CORBYONS GIOVANNI (CRBGNN67C01H501E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RODERI GIORGIO ALESSANDRO (RDRGGL64E09F205T) -ricorrente- contro COMUNE MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TAVANO ANNA (TVNNNA69P42F205R), MARINELLI IRMA (MRNRMI60C48F839H), MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y), MERONI RUGGERO (MRNRGR54L08I709I), SILVIA DONATELLA (SLVDTL67L41I441I) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 5422/2019 depositata il 27/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. La società OVS S.p.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui in epigrafe in materia di TARI.
2. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La società ricorrente ha depositato, in data 25 marzo 2025, rinunzia al ricorso, accettata dal Comune di Milano, sottoscritta dai procuratori delle parti, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite.
2. Per effetto della detta rinunzia al ricorso, accettata dal Comune di Milano, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’accordo in tal senso sottoscritto dalle parti.
3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso, spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27 marzo 2025 Il Presidente (Angelo