Cassation court remands case to new role pending Supreme Court ruling on internal res judicata applicability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to a new role pending a decision from the Supreme Court on the applicability of internal res judicata. The Association Sportiva Fidia challenged a tax authority's judgment regarding litigation costs and the admissibility of its original appeal. The court noted conflicting precedents and ordered a remand to await the Supreme Court's resolution on whether the lower court should have examined the res judicata issue sua sponte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3-bis d.l. 146/2021; Art. 12 d.P.R. 602/1973: The existence of internal res judicata in pending proceedings requires examination sua sponte by the court of second instance, and unresolved questions regarding its applicability must be referred to the Supreme Court for a definitive ruling before proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10450/2022 del ruolo generale, proposto DA l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA FIDIA S.R.L. (codice fiscale 04856090586), in persona del legale rappresentante pro tempore, Cecilia Lefreve, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. Gianluca Fontanella (codice fiscale FNT GLC 76T06 H501 U). - RICORRENTE – CONTRO l’AMA – AGENZIA MUNICIPALE AMBIENTE – S.P.A. (codice fiscale 05445891004), in persona del Presidente pro tempore. - INTIMATA - F i r m a t o D a :
S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10450/2022 per la cassazione della sentenza n. 1205/16/2022 della Numero sezionale 2700/2025Numero di raccolta generale 15790/2025 Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in data 15 Data pubblicazione 12/06/2025 marzo 2022. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025.
CONSIDERATO CHE:
1. oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio adottata dalla suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, chiamato a decidere sull’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 5814/31/2020 della Commissione tributaria provinciale di Roma nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio, in riforma parziale di detta pronuncia, lo accoglieva, condannando AMA S.p.A. «[…] al pagamento delle spese processuali con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, che liquida nella misura complessiva di euro 800,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario» (così nella sentenza impugnata);
2. avverso tale pronuncia l’Associazione Sportiva Fidia S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 26 aprile 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando in data 26 marzo 2025 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.;
3. Ama – Azienda Municipale Ambiente – S.R.L. è restata intimata; RITENUTO CHE:
1. con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, assumendo F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10450/2022 Numero sezionale 2700/2025 l’erroneità della pronuncia impugnata per avere liquidato in termini Numero di raccolta generale 15790/2025Data pubblicazione 12/06/2025 omnicomprensivi le spese dei due gradi di giudizio, in misura, peraltro, inferiore ai minimi tariffari;
2. l’originario oggetto del contendere riguardava le pretese consacrate nei ruoli esattoriali, di cui l’istante assumeva essere venuto occasionalmente a conoscenza, per cui impugnava le relative cartelle di pagamento, che sosteneva non esserle mai stata notificate; 2.2. il primo giudice accoglieva il ricorso, per prescrizione de crediti, rilevando l’assenza di atti interruttivi e compensava le spese di giudizio; 2.3. la Commissione regionale pronunciava nei termini sopra esposti;
3. con la memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c. la difesa della ricorrente ha sostenuto la sussistenza di un giudicato interno implicito sul tema dell’ammissibilità del ricorso originario ad onta della previsione dell’art. 3-bis d.l. 146/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 215/2021, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973) e dell’interpretazione della citata disposizione, anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti, fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. n. 26283/2022);
4. sul tema, in tesi dirimente, si registrano vari orientamenti di questa Corte, in parte citati dalla ricorrente (Cass. 19654/2024; Cass. 3812/2023; Cass. 18001/2024 e Casas. 17989/2024), a cui si aggiungono altre pronunce (tra tutte v. Cass. 30952/2024 e le varie pronunce ivi menzionate; Cass. 292/2025);
5. con ordinanza n. 6271/2025 questa Sezione, nel dar conto dei vari orientamenti sviluppati sul tema, ha segnato che con F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10450/2022 Numero sezionale 2700/2025 ordinanza interlocutoria n. 17925/2024, è stata rimessa alle Sezioni Numero di raccolta generale 15790/2025Data pubblicazione 12/06/2025 unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio, per cui ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite;
6. che per i medesimi motivi anche la presenta causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione elle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 17925/2024. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio