Court remits tax appeal case to new role pending Supreme Court ruling on internal res judicata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the liquidation of litigation costs in a tax dispute. The appellant argued that the regional commission incorrectly calculated fees below statutory minimums, while the tax agency contested the procedural standing. The court remitted the case to a new role pending a definitive ruling by the Supreme Court on the existence of internal res judicata regarding the admissibility of the original appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c.p.c.; Art. 3-bis d.l. 146/2021: The Court remits the case to a new role pending the Supreme Court's decision on whether internal res judicata applies to appeals where the original admissibility was not examined in the prior instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
NTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10459/2022 del ruolo generale, proposto DA MULÈ ANTONIA (codice fiscale MLU NTN 66M56 D960 T), rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce poste al ricorso, dall’avv. Gianluca Fontanella (codice fiscale FNT GLC 76T06 H501 U). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (codice fiscale 13756881002), in persona del Direttore pro tempore. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 1226/5/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in data 15 marzo 2022.
F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10459/2022 UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia Numero sezionale 2701/2025Numero di raccolta generale 15789/2025 nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025.Data pubblicazione 12/06/2025 CONSIDERATO CHE 1. oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio adottata dalla suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, chiamato a decidere sull’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 15327/23/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio, in riforma parziale di detta pronuncia, lo accoglieva, condannando L’Agenzia delle Entrate- Riscossione «[…] al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessive € 600,00 da distrarsi in favore dell’Avv.
Gianluca Fontanella, dichiaratosi antistatario» (così nella sentenza impugnata);
2. avverso tale pronuncia Antonia Mulè proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 26 aprile 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando in data 26 marzo 2025 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.;
3. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimata; RITENUTO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata per avere liquidato in termini omnicomprensivi le spese dei due gradi di giudizio, in misura, peraltro, inferiore ai minimi tariffari, segnalando che, in relazione al valore della controversia (corrispondente per il primo grado allo scaglione tra 1.100,01 € a 5.200,01 € e per il secondo grado tra F i r m a t o D a :
S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10459/2022 Numero sezionale 2701/20251.100,01 € e 5.200 €), i compensi medi e minimi per il primo grado Numero di raccolta generale 15789/2025Data pubblicazione 12/06/2025 ammontavano, rispettivamente a 2.025,00 € e 2.290,00 €, mentre per il grado di appello corrispondevano a 1.067,00 € e 1.228,00 €;
2. si apprende dal contenuto dell’impugnazione in esame che l’originario oggetto del contendere riguardava le pretese consacrate nei ruoli esattoriali, di cui l’istante assumeva essere venuto occasionalmente a conoscenza, per cui impugnava le relative cartelle di pagamento che sosteneva non esserle mai stata notificate; 2.2. il primo giudice accoglieva il ricorso, per prescrizione dei crediti e compensava le spese di giudizio; 2.3. la Commissione regionale pronunciava nei termini sopra esposti;
3. con la memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c. la difesa della ricorrente ha sostenuto la sussistenza di un giudicato interno implicito sul tema dell’ammissibilità del ricorso originario ad onta della previsione dell’art. 3-bis d.l. 146/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 215/2021, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973) e dell’interpretazione della citata disposizione, anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti, fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. n. 26283/2022);
4. sul tema, in tesi dirimente, si registrano vari orientamenti di questa Corte, in parte citati dalla ricorrente (Cass. 19654/2024; Cass. 3812/2023; Cass. 18001/2024 e Casas. 17989/2024), a cui si aggiungono altre pronunce (tra tutte v. Cass. 30952/2024 e le varie pronunce ivi menzionate; Cass. 292/2025);
5. con ordinanza 6271/2025 questa Sezione, nel dar conto dei vari orientamenti sviluppati sul tema, ha segnato che con ordinanza F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10459/2022 Numero sezionale 2701/2025 interlocutoria 17925/2024, è stata rimessa alle Sezioni unite la Numero di raccolta generale 15789/2025Data pubblicazione 12/06/2025 questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio, per cui ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite;
6. che per i medesimi motivi anche al presenta causa va rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione elle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 17925/2024. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio