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Ordinanza Interlocutoria — n. 15788/2025 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to new role pending Supreme Court ruling on internal res judicata applicability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15788/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding litigation costs and remanded the case to a new role. The appellant argued that internal procedural res judicata barred the original tax claim, citing recent Supreme Court precedents. The Court noted that this specific issue of res judicata applicability was already remitted to the Supreme Court by a previous interlocutory order, necessitating a new remand.

Regesto Legislator

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Art. 360, c.p.c.; Art. 3-bis d.l. 146/2021: The Court remands the case to a new role when the applicability of internal procedural res judicata in pending proceedings is subject to a decision by the Supreme Court on a preliminary question of admissibility.

Parole chiave

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internal res judicata procedural admissibility litigation costs remand to new role Supreme Court precedent tax collection disputes preliminary question of admissibility procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 380-bis.1., c.p.c.
avverso tale pronuncia Gianluca Adriani proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 21 giugno 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, successivamente depositando memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.;
Art. 4 d.m. 55/2014
3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m.
d.m. 37/2018
55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e degli artt.
Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Art. 132, secondo comma, c.p.c.
Art. 118 disp/att. c.p.c.
Art. 3-bis d.l. 146/2021
la difesa della ricorrente ha sostenuto la sussistenza di un giudicato interno implicito sul tema dell’ammissibilità del ricorso originario ad onta della previsione dell’art. 3-bis d.l. 146/2021 (introdotto dalla legge di conversione n.
artt. 15 d.lgs. n. 546/1992
37/2018, e degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, c.p.c., e 118 disp/att.
art. 12 d.P.R. 602/1973
215/2021, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973) e dell’interpretazione della citata disposizione, anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti, fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (v.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

NTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15987/2022 del ruolo generale, proposto DA ADRIANI GIANLUCA (codice fiscale DNR GLC 73H12 H501 P), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. Gianluca Fontanella (codice fiscale FNT GLC 76T06 H501 U). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (codice fiscale 13756881002), in persona del Direttore pro tempore. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 1447/9/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in data 25 marzo 2022.

F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 15987/2022 UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia Numero sezionale 2703/2025Numero di raccolta generale 15788/2025 nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025.Data pubblicazione 12/06/2025 CONSIDERATO CHE 1. oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio adottata dalla suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, chiamato a decidere sull’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 10777/22/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma nella parte in cui aveva liquidato le spese di giudizio nella somma di 500,00 € per competenze, lo respingeva, assumendo che andavano liquidati i soli compensi delle fasi relative allo studio della controversia ed introduttiva del giudizio, non avendo l’istante svolto difese dopo la costituzione in giudizio, non presentando memoria, né partecipando all’udienza, per il predetto compenso non poteva considerarsi al di sotto dei valori minimi;

2. avverso tale pronuncia Gianluca Adriani proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 21 giugno 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, successivamente depositando memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.;

3. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimata; RITENUTO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, c.p.c., e 118 disp/att. c.p.c., assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata per non avere ritenuto liquidabili le fasi relative all’istruttoria e decisionale, ancorchè da reputarsi svolte;F i r m a t o D a :

S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 15987/2022 Numero sezionale 2703/2025 2. si apprende dal contenuto dell’impugnazione in esame che Numero di raccolta generale 15788/2025Data pubblicazione 12/06/2025 l’originario oggetto del contendere riguardava le pretese consacrate nei ruoli esattoriali, di cui l’istante assumeva essere venuto occasionalmente a conoscenza, per cui impugnava le relative cartelle di pagamento che sosteneva non esserle mai stata notificate; 2.2. il primo giudice accoglieva il ricorso, per prescrizione dei crediti e compensava le spese di giudizio; 2.3. la Commissione regionale pronunciava nei termini sopra esposti;

3. con la memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c. la difesa della ricorrente ha sostenuto la sussistenza di un giudicato interno implicito sul tema dell’ammissibilità del ricorso originario ad onta della previsione dell’art. 3-bis d.l. 146/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 215/2021, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973) e dell’interpretazione della citata disposizione, anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti, fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. n. 26283/2022);

4. sul tema, in tesi dirimente, si registrano vari orientamenti di questa Corte, in parte citati dalla ricorrente (Cass. 19654/2024; Cass. 3812/2023; Cass. 18001/2024 e Casas. 17989/2024), a cui si aggiungono altre pronunce (tra tutte v. Cass. 30952/2024 e le varie pronunce ivi menzionate; Cass. 292/2025);

5. con ordinanza 6271/2025 questa Sezione, nel dar conto dei vari orientamenti sviluppati sul tema, ha segnato che con ordinanza interlocutoria 17925/2024, è stata rimessa alle Sezioni unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 15987/2022 Numero sezionale 2703/2025 rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio, per cui ha Numero di raccolta generale 15788/2025Data pubblicazione 12/06/2025 ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite;

6. che per i medesimi motivi anche al presenta causa va rinviata a nuovo ruolo;

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione elle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 17925/2024. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del