Ordinanza Interlocutoria — n. 15787/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAoggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio adottata dalla suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, accogliendo l’appello interposto dal contribuente avverso la sentenza n. 2256/32/2020 della Commissione tributaria provinciale di Roma, condannava la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella somma di 200,00 € per ciascun grado;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 15 d.lgs. n. 546/1992, art. 12 d.P.R. 602/1973; Ordinanza Interlocutoria — n. 15787/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 2256/32/2020 della Commissione tributaria provinciale di Roma, condannava la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella somma di 200,00 € per ciascun grado;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15990/2022 del ruolo generale, proposto DA PEPE’ SCIARRIA MARCO (codice fiscale PPS MRC 76H9 H501 D), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. Gianluca Fontanella (codice fiscale FNT GLC 76T06 H501 U). - RICORRENTE – CONTRO la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ROMA (codice fiscale 80099790588), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA - F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a :
A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 15990/2022 per la cassazione della sentenza n. 2078/16/2022 della Numero sezionale 2705/2025Numero di raccolta generale 15787/2025 Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in data 9 Data pubblicazione 12/06/2025 maggio 2022. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025. CONSIDERATO CHE:
1. oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio adottata dalla suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, accogliendo l’appello interposto dal contribuente avverso la sentenza n. 2256/32/2020 della Commissione tributaria provinciale di Roma, condannava la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella somma di 200,00 € per ciascun grado;
2. avverso tale pronuncia Marco Sciarria Pepè insorgeva proponendo ricorso per cassazione notificato in data 23 giugno 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando in data 26 marzo 2025 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.
3. la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma è restata intimata; RITENUTO CHE:
1. con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata per avere liquidato le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi tariffari, segnalando che, in relazione al valore della controversia (corrispondente allo scaglione sino a 1.100,00 €), i compensi medi e minimi per il primo grado F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 15990/2022 Numero sezionale 2705/2025 ammontavano, rispettivamente a 525,00 € e 280,00 €, mentre per Numero di raccolta generale 15787/2025Data pubblicazione 12/06/2025 il grado di appello corrispondevano a 540,00 € e 290,00 €;
2. si apprende dal contenuto dell’impugnazione in esame che l’originario oggetto del contendere riguardava le pretese consacrate nei ruoli esattoriali, di cui l’istante assumeva essere venuto occasionalmente a conoscenza, per cui impugnava le relative cartelle di pagamento che sosteneva non esserle mai stata notificate; 2.2. il primo giudice accoglieva il ricorso, per cessata materia del contendere per una parte di credito e per prescrizione delle residue pretese e compensava le spese di giudizio; 2.3. la Commissione regionale pronunciava nei termini sopra esposti;
3. con la memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c. la difesa della ricorrente ha sostenuto la sussistenza di un giudicato interno implicito sul tema dell’ammissibilità del ricorso originario ad onta della previsione dell’art. 3-bis d.l. 146/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 215/2021, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973) e dell’interpretazione della citata disposizione, anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti, fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. n. 26283/2022);
4. sul tema, in tesi dirimente, si registrano vari orientamenti di questa Corte, in parte citati dalla ricorrente (Cass. 19654/2024; Cass. 3812/2023; Cass. 18001/2024 e Casas. 17989/2024), a cui si aggiungono altre pronunce (tra tutte v. Cass. 30952/2024 e le varie pronunce ivi menzionate; Cass. 292/2025);
5. con ordinanza n. 6271/2025 questa Sezione, nel dar conto dei vari orientamenti sviluppati sul tema, ha segnato che con F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 15990/2022 Numero sezionale 2705/2025 ordinanza interlocutoria n. 17925/2024, è stata rimessa alle Sezioni Numero di raccolta generale 15787/2025Data pubblicazione 12/06/2025 unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio, per cui ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite;
6. che per i medesimi motivi anche al presenta causa va rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione elle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 17925/2024. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio