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Ordinanza Interlocutoria — n. 15785/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for null notification to Tax Agency; case remanded for proper service at State Attorney's Office.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15785/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the cassation appeal regarding litigation costs, ruling the notification to the Tax Agency null due to improper service. The appellant argued for compensation of costs against the Municipality and Tax Agency, but the Court found the procedural defect fatal. Consequently, the case was remanded for a new hearing after the appellant re-notifies the appeal to the State Attorney's Office.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: The notification of a cassation appeal against a decision involving the Tax Agency must be served at the competent State Attorney's Office; failure to do so renders the notification null, requiring remand for proper service.

Parole chiave

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cassation appeal notification Tax Agency service State Attorney's Office null notification remand for new hearing procedural defect litigation costs allocation corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
avverso tale pronuncia Giuseppe Martella proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 25 febbraio 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando in data 31 marzo 2025 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.;
Art. 100 c.p.c.
art. 86 c.p
6755/2022 del ruolo generale, proposto DA MARTELLA GIUSEPPE (codice fiscale MRT GPP 56H09 F158 D), r difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 2087/2020
Cass. n. 17741/2022
2087/2020 e Cass. n. 17741/2022), secondo cui il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, vale a dire presso la competente Avvocatura dello Stato, da identificarsi nell'Avvocatura Generale in Roma;
Cass. n. 1806/2024
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Testo completo

NTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6755/2022 del ruolo generale, proposto DA MARTELLA GIUSEPPE (codice fiscale MRT GPP 56H09 F158 D), r difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. - RICORRENTE – CONTRO il COMUNE DI MESSINA (codice fiscale 00080270838), in persona del Sindaco pro tempore. E l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (codice fiscale 13756881002) – già Riscossione Sicilia S.p.A. - in persona del Presidente pro tempore. - INTIMATI - F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 6755/2022 per la cassazione della sentenza n. 7037/2/2021 della Commissione Numero sezionale 2699/2025Numero di raccolta generale 15785/2025 tributaria regionale della Sicilia depositata in data 28 luglio 2021.Data pubblicazione 12/06/2025 UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025. CONSIDERATO CHE:

1. oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio adottata dalla suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, chiamato a decidere sull’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 877/12/2014 della Commissione tributaria provinciale di Messina nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio, in riforma parziale di detta pronuncia, lo accoglieva, condannando il Comune di Messina e Riscossione Sicilia S.p.A., in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquidava in complessivi 400,00 €, oltre IVA ed accessori;

2. avverso tale pronuncia Giuseppe Martella proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 25 febbraio 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando in data 31 marzo 2025 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.;

3. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (subentrata ex lege a Riscossione Sicilia S.p.A.) ed il Comune di Messina sono restate intimate; RILEVATO CHE:

1. la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata eseguita tramite posta elettronica certificata ed indirizzata a «protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it»;F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 6755/2022 Numero sezionale 2699/2025 2. richiamati i contenuti delle pronunce di questa Corte (Cass. Numero di raccolta generale 15785/2025Data pubblicazione 12/06/2025 S.U. n. 2087/2020 e Cass. n. 17741/2022), secondo cui il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, vale a dire presso la competente Avvocatura dello Stato, da identificarsi nell'Avvocatura Generale in Roma;

3. richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui, in relazione ai rapporti processuali già facenti capo a Riscossione Sicilia, non essendo stabilite sul punto regole speciali e differenti, trova applicazione il principio per il quale, come regola generale nel giudizio di legittimità, la rappresentanza in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione ed il suo patrocinio spetta all’Avvocatura dello Stato (cfr. Cass. n. 1806/2024);

4. la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per le suddette ragioni è da reputarsi nulla, in quanto non eseguita all'Avvocatura dello Stato;

P.Q.M.

la Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate- Riscossione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 202